Cassazione Penale, Sentenza n. 10096/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna in appello: Ligambi ha denunciato l'assenza di elementi probatori a suo carico (contestando la partecipazione al furto e la consapevolezza della provenienza illecita della merce), ha eccepito erronea applicazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione) e carenza/illogicità della motivazione. Vaiana ha invocato violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per il mancato rispetto dei parametri della prova indiziaria, manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva (contestando la valutazione delle intercettazioni, la mancata rilevazione GPS del furgone rispetto alla Fiat 600 e l'asserita incompatibilità temporale della sua presenza nell'autovettura rispetto al furto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero in gran parte le stesse critiche già valutate e respinte in appello e che le questioni sollevate attengono alla valutazione di merito non sindacabile in questa sede. Ha confermato la ricostruzione probatoria della Corte d'appello: per Ligambi la partecipazione al concorso di furto è stata ritenuta provata da rinvenimento della refurtiva presso un deposito a lui disponibile, dalla proprietà e disponibilità dell'autocarro, da intercettazioni e incontri finalizzati al prestito del mezzo; la ricettazione è stata ritenuta integrata per la consapevolezza della provenienza illecita e per l'assenza di una spiegazione attendibile dell'origine dei beni. Per Vaiana la condotta di furto è stata confermata sulla base di intercettazioni, sopralluoghi e incontri con Ligambi. Conseguenze: restano ferme le condanne di primo grado confermate in appello (Ligambi: 3 anni e 6 mesi di reclusione e euro 600,00 di multa; Vaiana: 3 anni e 1 mese di reclusione e euro 400,00 di multa), dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27, comma 1
Richiamata dal ricorrente per contestare la colpevolezza; la Corte non ha ritenuto violato il principio (garanzia della responsabilità penale personale), ritenendo la motivazione di merito logica e congrua.
Codice penale, art. 81 (comma finale) e art. 110
Richiamati nella rubricazione del concorso di reati e nella continuazione; la sentenza applica i principi di responsabilità concorrente e continuazione tra più reati commessi con un disegno criminoso unitario.
Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione dei ricorrenti ai furti in abitazione sulla base di elementi probatori (refurtiva, mezzi e intercettazioni).
Aggravante per il furto con violenza sulle cose; considerata integrata e valutata nella determinazione della responsabilità.
Norma sulla ricettazione. La Corte ha confermato che per la configurabilità è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene; non è richiesta la conoscenza completa delle circostanze del reato originario. L'omessa o inadeguata indicazione dell'origine della cosa può provare la mala fede.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Regole sulla prova per presunzioni e indizi. La Corte ha ritenuto che la valutazione degli indizi e la motivazione della Corte d'appello siano state logiche e congrue, e che non sussistano i presupposti per il sindacato di legittimità che riconsideri il valutativo di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esperite e motivate in appello; la reiterazione di motivi già valutati in secondo grado porta normalmente all'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non sindaca nuovamente la valutazione probatoria di merito salvo casi di manifesta illogicità o travisamento macroscopico delle prove; quindi le questioni di fatto e l'attendibilità delle prove (intercettazioni, ritrovamenti, incontri) restano prerogativa dei giudici del merito.
- In tema di ricettazione, non è necessario provare la conoscenza di tutte le circostanze del reato originario: è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita, che può desumersi anche dall'omessa o non plausibile spiegazione dell'origine dei beni.
- La mancanza di riscontri tecnici (es. assenza di tracciamento GPS) non è di per sé decisiva se il compendio indiziario complessivo (intercettazioni, rinvenimento della refurtiva, disponibilità di locali e mezzi) è ritenuto congruamente dimostrativo della responsabilità.
- Per dimostrare il concorso di più soggetti in furti è rilevante la disponibilità di luoghi e mezzi per la custodìa e il trasporto della refurtiva, nonché la prova di incontri e accordi (anche tramite intercettazioni) finalizzati all'azione delittuosa.
- Chi riceve beni sospetti ha l'onere di allegare e fornire una spiegazione attendibile dell'origine; l'assenza di tale spiegazione può essere utilizzata dal giudice come elemento indiziario di consapevolezza.
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