Cassazione Civile, Ordinanza n. 24253/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica. L'utente riceveva un conguaglio molto elevato dopo fatturazioni effettuate in acconto/stima e contestava la corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli effettivi, chiedendo l'accertamento negativo del credito della somministrante e il risarcimento danni. La società somministrante proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture insolute. In primo e secondo grado veniva accolto solo un modesto rilievo relativo al cosiddetto "conguaglio del conguaglio", mentre veniva riconosciuto il credito della società per gli insoluti. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio decisivo alla fattura nonostante la contestazione; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. per il mancato riconoscimento della legittimazione passiva del soggetto indicato come concessionario/distributore; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 25 Cost. per non avere ammesso le prove richieste, dirette a dimostrare la qualità di concessionaria del secondo convenuto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la divergenza tra consumi fatturati e consumi effettivi, lamentando il rigetto della CTU; 5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese nonostante il parziale accoglimento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso della società per difetto di prova della valida rappresentanza processuale del soggetto che aveva rilasciato la procura. Sul merito ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: quanto alla prova del credito del somministrante, ha affermato che nei contratti di utenza il dato di contatore è assistito da una presunzione semplice di veridicità e, in assenza di contestazioni specifiche sul malfunzionamento del misuratore, grava sull'utente l'onere di dimostrare la non debenza degli importi; quanto alla società indicata come distributrice, ha escluso sia la violazione del litisconsorzio necessario sia la violazione del diritto alla prova, rilevando che le circostanze dedotte non avrebbero comunque dimostrato la qualità di concessionaria; il motivo sul vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile sia per la doppia conforme sia perché la censura riguardava in realtà il diniego di una CTU esplorativa, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; infine, la doglianza sulle spese è stata respinta perché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la minima riduzione del credito della società non integrava soccombenza reciproca significativa. È stato quindi confermato l'esito sfavorevole per la ricorrente, con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nei rapporti di somministrazione di energia, la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra rilevazione e fatturazione grava sul somministrante solo se l'utente contesta specificamente il funzionamento del misuratore; in difetto di tale contestazione opera la presunzione di veridicità dei consumi registrati
la violazione del principio di decisione "iuxta alligata et probata" è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non voler applicare la regola o decida su prove non introdotte dalle parti; non basta lamentare una valutazione sfavorevole delle prove
non vi è violazione del litisconsorzio necessario quando il soggetto evocato in giudizio non sia stato ritenuto titolare del rapporto sostanziale dedotto
art. 25 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla prova, ma la Corte esclude che vi sia stata una compressione illegittima del diritto difensivo
in materia di somministrazione, l'utente che contesti il credito deve provare che l'inadempimento non è a lui imputabile, secondo la regola generale della responsabilità contrattuale
norma di riferimento del contratto di somministrazione, coordinata con il valore probatorio del contatore quale meccanismo consensualmente accettato di contabilizzazione dei consumi
in presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso salvo specifica indicazione della divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico principale o secondario, non questioni, argomentazioni o richieste istruttorie
la compensazione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la parziale vittoria su una voce minima non impone la compensazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, il dato del contatore costituisce una presunzione semplice di correttezza dei consumi fatturati: se l'utente non contesta in modo specifico il malfunzionamento del misuratore, il somministrante non è tenuto a provare oltre il dato registrato.
- La contestazione del credito del somministrante non può essere soddisfatta con la sola doglianza sulla fattura: la fattura, da sola, non è prova autonoma del credito quando il suo contenuto sia contestato, ma il sistema di contabilizzazione tramite contatore attribuisce rilevanza probatoria alla misurazione dei consumi.
- In presenza di una pretesa di errore di fatturazione, l'onere di allegare e provare l'inesattezza della misurazione grava sull'utente, salvo che questi abbia dedotto specifici vizi del contatore o del sistema di rilevazione, nei cui casi il somministrante deve dimostrare il corretto funzionamento dello strumento.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata ammissione di mezzi istruttori; una CTU non può essere richiesta in funzione meramente esplorativa per supplire a carenze allegatorie o probatorie della parte.
- In caso di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione fondato sull'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti in cui il giudice abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale; una marginale riduzione del credito riconosciuto alla parte vittoriosa non integra di regola soccombenza reciproca significativa.
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