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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33819/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Trani, in parziale accoglimento dell'impugnazione contro la sentenza del Giudice di pace, dall'episodio di minaccia dell'11 aprile 2021, mentre era stata confermata la condanna per l'analogo episodio del 18 febbraio 2021. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente le dichiarazioni di due testimoni, i quali non avevano sentito frasi minacciose, né la conflittualità tra le parti. Secondo il ricorrente, l'inattendibilità o comunque il dubbio derivante dalle prove relative all'episodio dell'11 aprile avrebbe dovuto riflettersi anche sull'episodio del 18 febbraio. Con il secondo motivo è stata dedotta erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe accertato l'effettivo turbamento della persona offesa e avrebbe trascurato la differenza di età tra le parti, elementi che avrebbero dovuto escludere la serietà e la concreta attuazione della minaccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha ritenuto adeguata e logicamente motivata la valutazione del Tribunale, secondo cui i testimoni, pur non avendo udito le frasi minacciose, avevano confermato il litigio e il loro intervento per calmare gli animi, fornendo così un riscontro parziale ma idoneo al racconto della persona offesa. La Corte ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità, e che gli eventuali riscontri esterni non devono necessariamente riguardare l'intero contenuto della deposizione. Ha inoltre escluso che l'assoluzione per l'episodio dell'11 aprile imponesse di ritenere inattendibile la persona offesa anche per il diverso episodio del 18 febbraio: i fatti erano autonomi e l'assoluzione era derivata dal contrasto oggettivo tra le prove orali, non da un giudizio generale di inattendibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il reato di minaccia è un reato di pericolo concreto, integrato dalla concreta idoneità intimidatoria della condotta e non dalla prova di un effettivo turbamento psichico della persona offesa. Il Tribunale aveva motivato sulla portata intimidatoria delle frasi, valorizzandone il tenore e il contesto di ripetuti e gravi dissapori; il mero richiamo alla differenza di età tra le parti non era idoneo a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    enunciando i motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale disposizione relativa all'illustrazione dei motivi di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    Utilizzato per dedurre il vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione impugnata adeguata, puntuale e non manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    erronea applicazione della legge penale

    Utilizzato per censurare la qualificazione e i presupposti del reato di minaccia; la Corte ha escluso l'erronea applicazione della legge.

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia è infatti, indiscutibilmente, reato di pericolo concreto

    La minaccia si perfeziona con la concreta idoneità intimidatoria della condotta, valutata alla luce di tutte le circostanze del caso, senza necessità di provare un effettivo turbamento psichico della persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, anche da sole, fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, purché siano sottoposte a un rigoroso vaglio di attendibilità.
  • I riscontri esterni alla dichiarazione della persona offesa, quando presenti, non devono necessariamente confermare ogni dettaglio del narrato, potendo corroborarne soltanto gli aspetti rilevanti e compatibili con il fatto contestato.
  • La valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa non è illegittima quando i diversi episodi narrati siano autonomi e non sussista tra la parte ritenuta inattendibile e quella utilizzata per la condanna un rapporto di imprescindibile antecedenza logica.
  • L'assoluzione relativa a un episodio non impone automaticamente di escludere l'attendibilità della persona offesa per un altro episodio, quando l'assoluzione dipenda dal contrasto tra specifiche prove orali e i fatti siano autonomi.
  • Il reato di minaccia è un reato di pericolo concreto: è sufficiente la concreta idoneità intimidatoria della condotta, valutata considerando il tenore delle espressioni e tutte le circostanze del caso, senza necessità di dimostrare un effettivo turbamento psichico della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieMinacceProveImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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