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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32548/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Macerata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nonché al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, avente a oggetto la somma di euro 5.900, suddivisa in banconote di diverso taglio. Il ricorrente contestava, in sostanza, la motivazione sulla provenienza della somma. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva adeguatamente evidenziato l'assenza di giustificazione sulla provenienza del denaro, la sproporzione della somma rispetto alle condizioni economiche e alle fonti di reddito dell'imputato, privo di occupazione, nonché l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite. La censura è stata ritenuta diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prescinde dal rapporto di pertinenzialità tra il reato e i beni confiscati e si fonda su una presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita. Tale presunzione può essere superata dall'interessato mediante specifiche e verificate allegazioni idonee a dimostrare la provenienza lecita del bene e la sua compatibilità con la capacità reddituale. Nel caso concreto l'imputato non aveva assolto l'onere di allegazione, non avendo fornito elementi utili o verosimili sulla provenienza lecita del denaro. La sentenza impugnata presentava una motivazione razionale e non apparente; le diverse valutazioni difensive riguardavano il merito. All'inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Individua il rito con cui è stata emessa la sentenza impugnata, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 337 c.p.

    Indicato quale reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 582 c.p.

    Indicato quale reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 583-quater c.p.

    Indicato quale reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato quale reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di applicazione della pena; la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La confisca prevista dalla norma prescinde dal collegamento pertinenziale tra il reato e i beni confiscati e si fonda su una presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita, superabile mediante specifiche e verificate allegazioni sulla provenienza lecita e proporzionata del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte richiama anche la facoltà di aumento introdotta dall'art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    Richiamato quale fondamento della facoltà di aumentare oltre il massimo la somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 non richiede un rapporto di pertinenzialità tra il reato e il bene confiscato, poiché trova fondamento nella presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita.
  • La presunzione relativa di illecita accumulazione può essere superata dal titolare o detentore del bene soltanto mediante specifiche e verificate allegazioni idonee a dimostrarne la provenienza lecita e la compatibilità con la capacità reddituale o con il patrimonio legittimamente accumulato.
  • L'onere di allegazione sulla provenienza lecita del bene grava sull'imputato in ragione della vicinanza della prova, poiché egli è nella condizione di acquisire o fornire gli elementi relativi all'origine del bene.
  • L'assenza di giustificazioni, la sproporzione del bene rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite possono integrare una motivazione razionale della confisca.
  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino a ottenere una nuova valutazione degli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure di prevenzioneProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfiscaOnere della prova

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