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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura alle liti non era conforme al requisito di posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e mancava la necessaria certificazione della data da parte del difensore. Le spese sono state compensate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Trieste che aveva rigettato il ricorso contro l'ordine di trasferimento in Germania disposto dall'Autorità di Dublino. La Corte ha però rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale per il ricorso per cassazione: ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio. Nella specie, la procura non rispettava tali requisiti, risultando invalida; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"

    La Corte lo qualifica come norma speciale rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c.; richiede che la procura per cassazione sia successiva alla comunicazione del decreto e che la relativa data sia certificata dal difensore, a pena di inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale del d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del ricorso per cassazione, rispetto alla quale opera la specialità della norma in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Indicato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; tale requisito è elemento di specialità e condizione di ammissibilità del ricorso.
  • La procura speciale deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificare tale data; la certificazione può avvenire anche con un'unica sottoscrizione, purché comprenda sia l'autenticità della firma del conferente sia la data del rilascio.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali della procura speciale determina l'invalidità della procura e l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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