Cassazione Penale, Sentenza n. 09809/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso del Procuratore Generale: deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. e dell'art. 323-ter cod. pen., chiedendo la modifica parziale della sentenza (in relazione al rigetto del concordato) con esclusione/ridefinizione delle aggravanti e la conseguente rideterminazione della confisca. Ricorso di Farè Fabio Giacinto: quattro motivi principali: (1) vizio procedurale e falsità del verbale d'udienza per non avere la Corte di appello consentito la piena discussione dei motivi di gravame; (2) errata qualificazione giuridica del fatto (contesta la configurabilità del reato di peculato, sostenendo trattarsi al più di appropriazione indebita nei confronti di Snaitech, parte privata); (3) violazione di legge sulla confisca per equivalente: si contesta l'ammontare di €707.168,22 come profitto del reato, sostenendo che il danno reale residuo fosse €67.133,79 in ragione dei versamenti fatti e di una transazione con la parte civile; (4) plurimi vizi motivazionali e di diritto (mantenimento dell'aggravante art. 61 n.7, mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento tombale art. 62 n.6, omessa rivalutazione della pena e della sospensione condizionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo di Farè (la contestazione di falsità del verbale e la pretesa impossibilità di discutere i motivi), e ha rigettato il secondo motivo relativo alla non configurabilità del peculato, confermando i principi giurisprudenziali che qualificano i gestori degli apparecchi da gioco come incaricati di servizio pubblico suscettibili del reato di peculato. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondati, sia il ricorso del Procuratore Generale sia in parte i motivi terzo e quarto del ricorrente, nella parte in cui riguardano la quantificazione del profitto del reato e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen.: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della confisca e alla valutazione dell'aggravante art. 61 n.7, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Per il resto la condanna per peculato (pena di anni tre di reclusione e confisca nelle misure indicate) è confermata e il ricorso di Farè è in gran parte respinto. La pronuncia ha quindi comportato l'annullamento parziale e il rinvio per ricalcolo del profitto/confisca e per la rivalutazione dell'aggravante; tutte le altre statuizioni rimangono in vigore.
Norme richiamate
art. 61 cod. pen. (comma 1, n. 7 e n. 11)
Si tratta di aggravanti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha disposto che l'applicazione dell'art. 61 n.7 deve essere riesaminata alla luce della nuova quantificazione del profitto/danno e dunque può incidere sulla pena solo dopo corretta valutazione del profitto del reato
La Corte conferma l'applicabilità del reato di peculato al gestore/gestore di apparecchi da gioco che si impossessa dei proventi, anche per la parte destinata al PREU, in virtù della natura pubblicistica dell'attività e della riserva statale
Richiamato tra le norme contestate dal Procuratore Generale; dal testo non emerge interpretazione specifica applicata, ma è parte delle doglianze sulla corretta applicazione della disciplina penale
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), d) e e))
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti ai sensi di queste lettere e ha rigettato quelli privi di adeguata prova (es. presunta falsità del verbale) e accolto quelli relativi a errori di valutazione sul profitto/confisca
Rilevato nel ragionamento sulla non applicabilità delle regole di prova del processo civile al penale: l'accertamento di falsità del verbale spetta al giudice penale che deve decidere sulla base delle ordinarie regole probatorie
art. 482, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'attività di documentazione dell'udienza ed è riconosciuta come garanzia della fedeltà del verbale; la Corte ricorda il ruolo di controllo anche dei difensori
art. 322-ter (confisca) e art. 240 cod. pen. (principi sulla confisca)
La confisca per equivalente richiede che il profitto sia stato effettivamente conseguito e abbia pertinenza col reato: la Corte ricorda i principi di materialità e pertinenzialità e la funzione prevalentemente recuperatoria della confisca per equivalente, esigendo un nesso causale tra reato e profitto
art. 110 TULPS (sesto e settimo comma) e principio sul PREU
La giurisprudenza citata afferma che il denaro riscosso dai gestori delle apparecchiature diventa 'pecunia publica' per la parte destinata al PREU sin dal momento della riscossione, facendo qualificare il gestore come incaricato di servizio pubblico e rendendo configurabile il peculato in caso di omissione dei versamenti
Massime di principio
- Il gestore o esercente di apparecchi da gioco può essere ritenuto responsabile di peculato qualora si appropri dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al PREU: la natura pubblicistica dell'attività e la riserva statale rendono il denaro di pertinenza della P.A. al momento della riscossione
- La contestazione di presunta falsità del verbale d'udienza va provata nel processo penale secondo le ordinarie regole probatorie; non è necessaria (né sempre applicabile) la procedura civile della querela di falso: senza prove probanti il motivo è destinato a essere rigettato
- Per disporre la confisca per equivalente occorre che il profitto o il prezzo del reato siano effettivamente conseguiti e pertineti alla fattispecie: il giudice deve ricostruire logicamente e documentatamente il nesso di causalità tra reato e profitto prima di quantificare l'ablazione
- Nel caso di filiere complesse (concessionario che versa allo Stato nonostante omissioni del gestore) il danno allo Stato e il profitto del reo possono differire dall'ammontare complessivo reclamato: è necessario dettagliare e distinguere la quota PREU e le somme effettivamente pregiudicate per l'erario
- Se l'annullamento parziale incide su aggravanti o su quantificazione del profitto, è necessario ricalcolare la pena e valutare nuovamente eventuali attenuanti (es. risarcimento tombale) e benefici (sospensione condizionale) nella nuova decisione di merito
- Le doglianze procedurali sull'esercizio del diritto di difesa in udienza richiedono prova precisa di negazione effettiva della facoltà di discutere; mere discrepanze verbali nel processo verbale sono difficili da far valere in Cassazione senza elementi probatori aggiuntivi
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