Cassazione Civile, Ordinanza n. 26566/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società fornitrice per ottenere il saldo del corrispettivo dovuto per due stampi industriali indicati in fattura. La società destinataria del decreto ingiuntivo propose opposizione sostenendo, da un lato, che uno degli stampi (coprichiave) non era mai stato consegnato e, dall’altro, che l’altro stampo (modulo 35) era affetto da vizi tali da averle imposto spese per la loro eliminazione. In primo grado l’opposizione fu respinta, ritenendosi maturata la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. In appello, però, la sentenza fu riformata: venne revocato il decreto ingiuntivo, dichiarata la risoluzione del contratto relativo allo stampo coprichiave per inadempimento della fornitrice, disposta la restituzione di quanto anticipato per tale stampo, accertato l’inadempimento anche quanto al modulo 35 e liquidato il danno da vizi in favore della committente, con compensazione tra i rispettivi crediti. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione degli artt. 2226 e 1495 c.c., sostenendo che la committente fosse decaduta dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi e che il documento richiamato dalla Corte d’appello non integrasse alcun riconoscimento di responsabilità; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la prova dei vizi non fosse stata fornita dalla committente, mancando perizia o accertamento tecnico; 3) violazione dell’art. 1460 c.c., contestando che la mancata consegna dello stampo coprichiave fosse dipesa da un proprio inadempimento, e invocando l’eccezione di inadempimento per giustificare il mancato pagamento del saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che la società fornitrice non aveva adempiuto alla prestazione relativa allo stampo coprichiave e che la committente aveva contestato i vizi del modulo 35 solo al momento della consegna finale, escludendo così la decadenza dalla garanzia. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, osservando che in sede di legittimità non può essere chiesto un nuovo esame del materiale probatorio e che la doglianza sulla violazione dell’art. 2697 c.c. non era correttamente articolata come critica alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di appalto, fino all’accettazione dell’opera il committente può limitarsi ad allegare i vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare l’esatto adempimento; se il committente eccepisce l’inadempimento, l’appaltatore che agisce per il corrispettivo deve provare di avere eseguito correttamente la prestazione. È stata quindi confermata la sentenza d’appello, senza liquidazione delle spese per mancata costituzione dell’intimata, e con declaratoria dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di legge deducibile in cassazione richiede una critica specifica alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è ammissibile la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dalla garanzia per vizi; la Corte ha escluso la tardività della denuncia perché la contestazione è intervenuta al momento della consegna finale dell’opera.
Richiamato dalla ricorrente in tema di difformità/vizi dell’opera; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la valutazione della tempestività della denuncia dipendeva dall’accertamento in fatto della data di consegna e di contestazione.
La Corte ribadisce il criterio di riparto dell’onere della prova: chi agisce per adempimento, risoluzione o risarcimento deve allegare il titolo e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento; nel caso di eccezione di inadempimento, l’onere si inverte secondo la posizione sostanziale delle parti.
L’eccezione di inadempimento è utilizzabile solo rispetto alla controprestazione dovuta nel medesimo rapporto obbligatorio e non consente di giustificare il mancato pagamento della prestazione se l’inadempimento altrui non è provato nei termini rilevanti.
In tema di appalto, la disciplina della garanzia per vizi opera dopo consegna e accettazione dell’opera; prima dell’accettazione il committente non è tenuto alla denuncia nei termini dell’articolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di appalto, il discrimine tra mera consegna e accettazione dell’opera è decisivo: prima dell’accettazione il committente può limitarsi ad allegare l’esistenza dei vizi, senza essere gravato dall’onere della tempestiva denuncia previsto per il regime di garanzia post-accettazione.
- Quando il committente eccepisce l’inadempimento dell’appaltatore, quest’ultimo, se agisce per ottenere il corrispettivo, deve provare l’esatto adempimento della propria prestazione; non è sufficiente la sola allegazione dell’avvenuta esecuzione.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera nel perimetro del medesimo rapporto sinallagmatico e non può essere invocata in modo generico per sottrarsi al pagamento se la prestazione dovuta non è stata regolarmente eseguita.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove: occorre indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con la norma o con l’interpretazione consolidata.
- L’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura del materiale istruttorio.
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