Cassazione Penale, Ordinanza n. 23668/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure proposte non rientravano nel perimetro del sindacato consentito avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati avevano definito il giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p.: la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado del G.u.p. di Como, aveva ridotto la pena per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione, uno dei ricorrenti deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; l'altro lamentava la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili motivi rinunciati, il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né censure sulla quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra sentenza e contenuto dell'accordo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale applicata per la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti, con riduzione della pena in appello.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; censura ritenuta non scrutinabile nel perimetro del concordato in appello.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che attengono a motivi rinunciati con l'accordo, comprese le censure sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio definito con concordato in appello non sono deducibili in cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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