Cassazione Penale, Sentenza n. 6754/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 28/07/2023 della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della pena detentiva (mesi sei e giorni venti di reclusione, connessa a ulteriori condanne) e della multa aumentata a titolo di continuazione, con una pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater legge 24/11/1981 n. 689 oppure con lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis o con la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 legge n. 689). La ricorrente deduceva vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione, sostenendo che la detenzione domiciliare speciale già in esecuzione dimostrerebbe l'efficacia rieducativa e la capacità di rispettare prescrizioni, e che la Corte non avrebbe correttamente valutato la possibilità di applicare misure sostitutive rafforzate per prevenire la recidiva (richiamando artt. 56, 58 e 63 legge 689/1981).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato l'ordinanza impugnata che aveva motivato negativamente la sostituzione della pena, ritenendo sussistente una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni e il rischio di recidiva, in ragione dell'elevata capacità delinquenziale dimostrata dalla Bonora, dei precedenti provvedimenti di sorveglianza speciale e di una pluralità di reati contro il patrimonio, anche successivi all'applicazione di misure cautelari e all'esecuzione della detenzione domiciliare speciale. La Corte ha ritenuto che neppure la detenzione domiciliare ordinaria sarebbe idonea, per le ampie possibilità di allontanamento previste, a garantire un controllo tale da prevenire la ricaduta. Ha inoltre ribadito il carattere discrezionale e prognostico della valutazione del giudice di merito (art. 58 legge 689/1981 e art. 133 cod. pen.) e il limite del sindacato della Cassazione a un controllo sulla logicità e completezza della motivazione, non sulla riconsiderazione dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 disposizioni transitorie legge 30/12/2022 n. 199
Norma richiamata quale base normativa per la richiesta di sostituzione della pena in attuazione della riforma; la Corte la considera applicabile ma la valutazione sulla sostituzione resta rimessa alla discrezionalità del giudice alla stregua di art. 58 legge 689/1981
art. 56 legge 24/11/1981 n. 689
Regola la detenzione domiciliare sostitutiva: la Corte ha rilevato che tale misura ordinaria consente significative uscite dal domicilio (es. permanenza minima) e pertanto può risultare inadeguata a garantire il controllo necessario per prevenire la recidiva nel caso concreto
art. 56-quater e art. 56-bis legge 24/11/1981 n. 689
Norme che disciplinano rispettivamente la pena pecuniaria sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha esaminato la possibilità di applicazione ma ha ritenuto, sulla base della prognosi negativa circa l'autogoverno della condannata e il rischio di recidiva, che tali misure non siano idonee nel caso concreto
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di scegliere la sostituzione della pena e la tipologia di misura sostitutiva più idonea ai fini della rieducazione e prevenzione della recidiva; la Corte ha confermato che detta scelta richiede un giudizio prognostico complesso e personalizzato, fondato sui criteri dell'art. 133 cod. pen.
art. 63 legge 24/11/1981 n. 689
Richiamata a corredo delle disposizioni sulle pene sostitutive; la Corte ha valutato congiuntamente le disposizioni del capo relativo alle misure alternative nel decidere sull'idoneità delle misure proposte
Stabilisce i criteri per la valutazione prognostica del giudice circa finalità e modalità dell'esecuzione della pena; la Corte ha richiamato tali criteri quale parametro per la scelta discrezionale della misura sostitutiva
art. 47-ter e art. 47-quinquies legge 26/07/1975 n. 354
Norme sul regime della detenzione domiciliare (speciale e relative estensioni); la Corte ha tenuto conto che la ricorrente era sottoposta alla detenzione domiciliare speciale, rilevando la differenza di controllo rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria
d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 71, comma 1, lett. f)
Intervento normativo che ha modificato la formulazione dell'art. 58 L.689/1981; la Corte lo considera nel quadro della riforma che enfatizza la rieducazione e la prevenzione della commissione di altri reati
Menziomento procedurale: la Procura generale aveva richiesto prosecuzione della misura alternativa ex art. 51-bis; la Corte ha valutato l'adeguatezza complessiva delle misure alternative nel contesto esecutivo
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. d) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto le deduzioni infondate e la motivazione del giudice di merito coerente e immune da censure
Massime di principio
- La concessione di pene sostitutive (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare sostitutiva) è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione è prognostica e individualizzata
- Pregresse condanne, provvedimenti di sorveglianza speciale e una storia di recidiva o comportamenti criminali postumi all'applicazione di misure detentive possono legittimamente giustificare il diniego di misure sostitutive per il concreto rischio di recidiva
- La differenza tra detenzione domiciliare speciale e ordinaria è rilevante: se la misura ordinaria consente uscite e maggior libertà di movimento, essa può essere ritenuta inadeguata laddove sia necessario un controllo stringente per prevenire la ricaduta
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato a verificare la logicità, completezza e coerenza della motivazione del giudice di merito; non è consentito riformulare la valutazione prognostica né riesaminare i fatti a piè di lista
- Per aumentare le chance di ottenere misure sostitutive è utile documentare elementi concreti di riabilitazione, aderence a prescrizioni, rete sociale e lavorativa, nonché proporre prescrizioni rafforzate che dimostrino la possibilità effettiva di controllo e prevenzione della recidiva
- Il giudice può scegliere non solo se sostituire la pena, ma anche quale misura alternativa adottare in base alla maggiore idoneità al reinserimento e alla prevenzione del rischio di nuovi reati
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