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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6564/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame della Spezia del 19/05/2023 che aveva dichiarato inefficace il decreto di sequestro probatorio emesso il 28/04/2023 per omessa trasmissione di atti ex art. 324 cod. proc. pen. Il Procuratore deduce inosservanza degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sostenendo che la documentazione trasmessa avrebbe chiarito il "fumus" del reato e che, essendo la documentazione restituita all'indagata il 03/05/2023 (dopo estrazione di copia), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a proporre il riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che la censura del Procuratore fosse, in gran parte, una critica di merito e generica, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente accertato la mancata trasmissione di atti integrativi relativi alla più ampia attività investigativa (tra cui "i servizi di osservazione relativi ai conferimenti illeciti, i registri di carico e scarico dei rifiuti e la documentazione bancaria"), con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 327, comma 7 e 309, comma 10, cod. proc. pen. Ha inoltre precisato che l'interesse dell'indagato a proporre riesame persiste anche quando la cosa sequestrata sia stata restituita dopo estrazione di copia, poiché la copia resta nel materiale probatorio e l'interessato ha diritto alla rimozione del provvedimento; la valutazione concreta di tale interesse è questione di merito devoluta al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice competente gli atti relativi al sequestro probatorio; la mancata trasmissione di atti rilevanti può comportare la perdita di efficacia della misura.

  • art. 327 cod. proc. pen.

    Prevede la perdita di efficacia del sequestro probatorio quando vengano meno le condizioni richieste, in particolare per omissioni procedurali rilevanti (qui applicata per mancata trasmissione di atti).

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze della mancata osservanza delle formalità procedurali sul sequestro; la Corte ha fatto riferimento a questo comma per motivare la perdita di efficacia della misura.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso che basa censure di puro merito generiche è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure dedotte non colgano profili di diritto rimediabili in Cassazione ma siano di merito o generiche.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al giudice degli atti connessi al sequestro probatorio (ex art. 324) può determinare la perdita di efficacia della misura; il giudice del riesame verifica la completezza della documentazione inviata.
  • L'interesse dell'indagato a chiedere la rimozione di un sequestro probatorio non è escluso dalla restituzione del bene; resta rilevante soprattutto se è stata estratta copia che mantiene il contenuto nei materiali d'indagine.
  • In Cassazione sono inammissibili censure di puro merito o generiche che non indicano in modo puntuale il contenuto degli atti e la rilevanza delle omissioni; la Corte verifica questioni di diritto, non il merito dell'accertamento fattuale.
  • La valutazione concreta sull'eventuale interesse dell'indagato alla rimozione del sequestro (anche dopo restituzione) è questione di merito devoluta al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
  • Le regole applicabili al sequestro di documenti cartacei sono autonome rispetto a talune problematiche specifiche del sequestro di dati informatici, ma il principio della necessità di trasparenza e completezza degli atti è generale.

Testo integrale

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