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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6562/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli eredi hanno chiesto la restituzione di un fondo sequestrato appartenuto al defunto LO RILLO Fortunato. Il Tribunale di Marsala ha ritenuto sussistente una "questione civilistica" circa l'individuazione degli aventi diritto e la misura delle quote di comproprietà, e ha rimesso gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3 c.p.p., mantenendo il sequestro. I ricorrenti hanno censurato l'ordinanza sostenendo che, essendo comproprietari, ciascuno di essi è legittimato a chiedere il dissequestro come atto di ordinaria amministrazione e che la mera presenza di altri coeredi non determina automaticamente una controversia sulla proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame, rilevando che il Tribunale di merito non aveva adeguatamente motivato l'esistenza di una controversia concreta e rilevante sulla proprietà o sulle quote tali da giustificare la rimessione al giudice civile e il mantenimento del sequestro. La Cassazione ha precisato i criteri applicativi dell'art. 263, comma 3 c.p.p., e affermato che la mera inerzia o la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte di altri coeredi non costituisce di per sé una controversia idonea a impedire la restituzione del bene.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 3, codice di procedura penale

    Predispone la rimessione degli atti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni sequestrati; interpretata nel senso che la rimessione è dovuta solo se esiste una "controversia" concreta e rilevabile (anche potenziale ma seriamente apprezzabile) tra soggetti che vantano diritti incompatibili sul bene

  • art. 676, comma 2, codice di procedura civile

    Richiama l'applicabilità dell'art. 263 c.p.p. alla fase esecutiva: il principio della rimessione al civile si estende alla fase di esecuzione per le istanze di restituzione

  • artt. 1100 e seguenti, codice civile

    Regolano la comunione e gli atti di ordinaria amministrazione: la Corte ha richiamato il principio che la richiesta di dissequestro/ restituzione da parte di un comproprietario può costituire atto di ordinaria amministrazione e non richiede necessariamente il consenso formale di tutti i coeredi

  • art. 1108, codice civile

    Norma sugli atti di straordinaria amministrazione che richiedono il consenso degli altri comproprietari; la Corte ha distinto gli atti di ordinaria amministrazione (come la richiesta di restituzione) dagli atti di straordinaria amministrazione citati dall'art. 1108

Massime di principio

  • La rimessione al giudice civile ex art. 263, comma 3 c.p.p. è possibile solo se il giudice penale riscontra una controversia concreta e rilevante sulla proprietà o su diritti reali: non basta la mera esistenza di più coeredi o di incertezze formali
  • La richiesta di restituzione del bene sequestrato avanzata da un comproprietario può essere considerata atto di ordinaria amministrazione e, in assenza di opposizione concreta da parte degli altri comproprietari, non giustifica automaticamente il mantenimento del sequestro o la rinvio al giudice civile
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la serietà e la consistenza della controversia potenziale prima di rimettere gli atti al civile; una motivazione generica o congetturale è insufficiente
  • L'inerzia o la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte di altri coeredi non equivale necessariamente a dissenso: il giudice deve valutare l'effettiva contrapposizione di interessi e la presenza di elementi concreti di conflitto
  • Per chi richiede la restituzione: è prudente documentare la propria posizione (atto di successione, visure, quote) e, se possibile, dimostrare l'assenza di opposizioni o contenziosi; per il giudice penale: chiedere chiarimenti o prove concrete prima di disporre la rimessione al civile

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