Cassazione Penale, Sentenza n. 6561/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva respinto il ricorso avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Padova (21/01/2023) in relazione a reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. La difesa ha dedotto tre censure: 1) vizio di motivazione per la ritenuta attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della Dynamic Technology Srl e per il fumus commissi delicti; 2) omissione nell'esame della documentazione prodotta in sede di riesame; 3) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari, con contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione e contestazione dell'adeguatezza della sola misura custodiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto generiche e non persuasive le censure sul punto della qualifica societaria, avendo il Tribunale del riesame fondato la sua decisione sulle dichiarazioni dei coindagati non efficacemente smentite dal ricorrente; ha ritenuto irrilevante ai fini dell'inammissibilità l'omessa considerazione di documentazione difensiva, poiché il ricorrente non ha dimostrato che quella documentazione avrebbe avuto un valore decisivo per cambiare il risultato; ha confermato che sussiste il pericolo di reiterazione del reato in ragione della ampiezza del periodo di condotte, della professionalità dell'indagato e della persistenza di rapporti opachi fino al 2020, ritenendo la custodia in carcere adeguata anche per l'impossibilità pratica di controllare l'uso di strumenti elettronici senza misura totalmente afflittiva. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni di rito per la perdurante condizione di cattività.
Norme richiamate
Norme che individuano i reati fiscali provvisoriamente contestati: la corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione alle contestazioni formulate ai sensi di queste disposizioni
Richiamato come base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente
disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per l'obbligo di dare informazione alle autorità competenti circa la perdurante condizione di cattività dell'indagato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Corte di cassazione, Sez. I, 23/09/2020 n. 26536; Corte di cassazione, Sez. III, 24/05/2019 n. 23097
Precedenti richiamati per il principio secondo cui la mancata considerazione di memorie o produzioni difensive da parte del giudice di riesame incide sull'impugnazione solo se il ricorrente dimostra che il materiale avrebbe avuto efficacia decisiva nel modificare la decisione
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare la valutazione del fumus commissi delicti è insindacabile in Cassazione salvo che emerga una manifesta inaccettabilità delle conclusioni del giudice del riesame; offrire un'interpretazione alternativa delle stesse prove non basta per l'annullamento
- La mancata considerazione di documentazione difensiva da parte del giudice del riesame rende ammissibile il motivo di ricorso solo se il difensore dimostra con affidabilità che tale materiale avrebbe determinato un esito diverso; la mera produzione non è sufficiente
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato su elementi quali ampiezza temporale delle condotte, professionalità e modalità operative dell'indagato: la recisione di rapporti societari non esclude il rischio se persiste la competenza a riprodurre lo schema criminoso in altri settori
- La valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari deve considerare la concretezza del controllo possibile sugli strumenti elettronici e la prevedibile elusione di prescrizioni non custodiali; quando il rischio di reiterazione può essere efficacemente contenuto solo mediante controllo continuo, la custodia in carcere può ritenersi proporzionata
- Gli oneri probatori in cassazione sono stringenti: chi impugna deve non solo segnalare errori ma dimostrare l'incidenza decisiva di tali errori sulla decisione impugnata
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