Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bormolini era stato condannato in primo e secondo grado per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo, nella domanda del 21 maggio 2020 e successivamente, di comunicare di essere sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e di avere condanne per ricettazione (art. 648 c.p.) e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), nonché di non aver dichiarato (contestualmente) beni immobili e una successione. La difesa ha contestato la rilevanza penale delle omissioni perché, al momento della domanda (21/05/2020) e alla data dell'accertamento (21/05/2021), i reati di cui era stato condannato non erano ancora ricompresi tra i "reati ostativi" alla fruizione del beneficio (tali reati sono stati resi ostativi solo dalla legge n. 234/2021 entrata in vigore il 10/01/2022), richiamando il principio di legalità e di non retroattività della norma penale più sfavorevole (art. 25, comma 2 Cost.) e le decisioni delle Sezioni Unite che limitano la rilevanza penale alle omissioni funzionali a conseguire un beneficio non spettante o in misura maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il Collegio ha ritenuto che, poiché le condanne per ricettazione e traffico di stupefacenti non erano, né alla data della domanda (21/05/2020) né alla data dell'accertamento (21/05/2021), inserite tra i reati ostativi al reddito di cittadinanza, l'omessa loro indicazione non poteva integrare il reato previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 4/2019. La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. n. 49686/2023) secondo cui l'art. 7 punisce solo omesse o false indicazioni funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o maggiore; pertanto le omissioni non rilevanti ai fini dell'erogazione del beneficio sono atipiche e non penalmente offensive. Ne deriva l'impossibilità di retroattivamente attribuire rilevanza penale a condotte anteriori alla modificazione normativa; conseguentemente la sentenza è stata annullata perché il fatto non integra reato.
Norme richiamate
decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, art. 7
L'art. 7 punisce le omesse o false dichiarazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore; si tratta di un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, che richiede offensività reale (le omissioni non rilevanti sono atipiche).
legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022)
Ha ampliato, a decorrere dall'entrata in vigore (10/01/2022), l'elenco dei reati ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza. La Cassazione ha escluso che tale modifica possa retroattivamente trasformare in reato omissioni commesse anteriormente.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Reato per cui l'imputato aveva condanne definitive; tuttavia non era elencato tra i reati ostativi al momento della domanda e quindi la sua omissione non era rilevante penalmente allora.
art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (traffico di sostanze stupefacenti)
Reato per cui l'imputato era stato condannato; analogamente non risultava ostativo alla data della domanda, quindi l'omissione non integrava il delitto previsto dall'art. 7 nel periodo considerato.
art. 25, comma 2 Cost. (principio di legalità e non retroattività)
Richiamato implicitamente come principio che vieta l'applicazione retroattiva di norme penali più sfavorevoli: la modifica normativa del 2021 non poteva rendere penalmente rilevante un'omissione precedente.
sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 49686 del 13/07/2023 (Rv. 285435)
Interpretazione giurisprudenziale che delimita l'ambito dell'art. 7: punisce solo omissioni/false dichiarazioni funzionali a ottenere un beneficio non spettante o maggiore, valorizzando il requisito dell'offensività concreta.
art. 597 cod. proc. pen. (eccezione sollevata dal ricorrente)
Richiamato nel ricorso (violazione) ma non decisivo nella motivazione della Cassazione che ha basato la decisione sulla non integrabilità del reato per mancanza dei presupposti normativi temporali.
Massime di principio
- La rilevanza penale di omissioni nella dichiarazione per benefici come il reddito di cittadinanza va valutata rispetto al quadro normativo vigente al momento della condotta: non si può retroattivamente criminalizzare omissioni anteriori all'ampliamento dei reati ostativi.
- L'art. 7 del d.l. n. 4/2019 sanziona solo omissioni o false dichiarazioni che siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura maggiore; omissioni non rilevanti ai fini dell'erogazione sono atipiche e non punibili penalmente.
- In presenza di modifiche legislative che rendono ostativi nuovi reati, è necessario verificare la decorrenza della norma e non spostare la consumazione del reato in modo retroattivo: la novazione normativa non incide sulle condotte già compiute se allora non erano rilevanti.
- Per contestare penalmente un'omissione amministrativa occorre dimostrare che quella omissione abbia effettivamente inciso sull'accesso o sulla misura del beneficio; prove amministrative o autodichiarazioni (es. ISEE) che smentiscono la funzione decettiva possono escludere l'integrazione del reato.
- Il perimetro della responsabilità penale in materia di benefici assistenziali richiede attenzione al requisito soggettivo (intenzionalità/consapevolezza) e alla temporalità delle norme: brevi intervalli temporali fra presentazione della domanda e accadimenti successivi possono impedire di ritenere formato il dolo specifico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6561/2024 del 14/02/2024
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6562/2024 del 14/02/2024
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6563/2024 del 14/02/2024
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6564/2024 del 14/02/2024
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2024 del 14/02/2024
- Sentenza penale · 14 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6567/2024 del 14/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →