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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato parzialmente il sequestro preventivo emesso nei confronti del Testaj. L'unico motivo dedotto era la violazione degli artt. 325 e 606, lett. b), c.p.p., in relazione alle norme contestate e all'art. 321 c.p.p., sostenendo che la normativa autorizzatoria debba riguardare solo gli "ambulatori" caratterizzati da attività sanitarie invasive e strutturalmente complesse e non il mero "studio medico" di un unico professionista. Il ricorrente contestava inoltre che le iniezioni di filler e di botulino siano da considerare pratiche rischiose che richiedono struttura ambulatoriale autorizzata, richiamando giurisprudenza amministrativa e presunte evidenze scientifiche sulla non pericolosità di tali interventi se effettuati da un medico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che aveva distinto lo "studio medico" dall'"ambulatorio" sulla base dell'assenza di caratteri organizzativi complessi (unico professionista, modeste dimensioni, assenza di personale di supporto) e aveva quindi annullato il sequestro preventivo soltanto con riferimento a cinque apparecchi elettromedicali non riconducibili a prestazioni invasive. Ha altresì confermato la sussistenza del fumus del reato per le restanti misure cautelari (immobile, farmaci e altri beni) in relazione alle iniezioni di filler e botulino, ritenute pratiche invasive che possono comportare rischi (reazioni allergiche, infezioni, edemi, paralisi facciali, inestetismi) e, quindi, da svolgersi in ambito ambulatoriale autorizzato. La Corte ha anche chiarito che la disciplina regionale (D.A. n. 724/2022) si integra implicitamente con l'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193

    Individua tra le strutture che necessitano di autorizzazione le "strutture ambulatoriali"; la Corte ha ritenuto che l'ambulatorio, distinto dal mero studio medico, rientri nella disciplina autorizzatoria prevista dalla norma.

  • D.A. Regione Siciliana n. 724 del 2022, art. 2, comma 3, lett. b)

    Elenca le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione regionale; la Corte ha interpretato tale disposizione come integrabile con l'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, applicandola quindi anche alle strutture indicate e ritenendo implicito il richiamo all'art. 8-ter.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter, comma 2

    l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 anche alle strutture menzionate dal decreto regionale 724/2022: cioè, se lo studio medico eroga prestazioni invasive o rischiose, necessita dell'autorizzazione prevista dall'art. 8-ter.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali: la Corte può sindacare solo questioni di diritto, non rinnovare la valutazione di merito sui fatti; tale principio ha vincolato l'esame della Corte in questa sede.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in merito all'impugnabilità e alla fase processuale; la Corte ha valutato la compatibilità delle deduzioni del ricorrente con i limiti dell'art. 325 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Riferimento all'istanza che era stata proposta al Tribunale del riesame per la riforma del decreto di sequestro: il Tribunale aveva parzialmente accolto l'istanza annullando il sequestro per alcuni apparecchi.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Motivazione del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto la deduzione infondata e, per i limiti di sindacato di fatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per stabilire che non sussistono elementi che facciano ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha influito sulla decisione di applicare la sanzione pecuniaria ma senza aggravio per dolo colposo rilevante.

Massime di principio

  • Distinzione studio medico vs ambulatorio: per la qualificazione come "ambulatorio" rilevano elementi di organizzazione e complessità (numero di professionisti, presenza di personale di supporto, dimensioni, carattere imprenditoriale). Un singolo medico che opera in locale di modeste dimensioni e senza staff può configurare un mero studio, con conseguente minore esigenza autorizzatoria per attività non invasive.
  • Prestazioni invasive e rischio per il paziente: procedure che possono comportare reazioni allergiche, infezioni, danni funzionali o estetici significativi (es. iniezioni di filler e botulino, secondo il Tribunale) sono valutate come "invasive" e richiedono svolgimento in ambito ambulatoriale autorizzato.
  • Integrazione tra norme regionali e nazionali: i regolamenti/regolamenti regionali che elencano strutture soggette ad autorizzazione possono essere interpretati unitamente alle previsioni nazionali (art. 8-ter D.Lgs. 502/1992), anche se il richiamo formale non è testuale, quando il sistema normativo mostra complementarietà tra le disposizioni.
  • Limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali: la Corte di Cassazione può sindacare solo questioni di diritto (art. 325 c.p.p.); le valutazioni di fatto sulla pericolosità delle pratiche e sulla necessità di autorizzazione restano di competenza del giudice del merito e del riesame e non sono rinnovabili in sede di legittimità.
  • Consistenza del fumus e sequestro preventivo: il giudice valuta caso per caso quali beni e attività presentino collegamento diretto con l'attività ritenuta illecita (ad es. apparecchi non invasivi vs immobile e farmaci destinati a pratiche invasive) e può disporre sequestri differenziati.
  • Conseguenze processuali dell'inammissibilità: un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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