Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10690/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata su istanza di una società creditrice cessionaria di un credito bancario derivante da conto corrente. La legale rappresentante della società fallita ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo che non fosse provata la soglia di fallibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall. e che mancasse il presupposto soggettivo ex art. 1, comma 2, l. fall., poiché la società avrebbe avuto dimensioni tali da restare sotto le soglie previste dalla legge. In cassazione sono stati articolati quattro motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello escluso la rilevanza probatoria di registro IVA e libro giornale, considerati inattendibili perché non vidimati e prodotti in copia informale, senza valutare l'intero compendio documentale; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la società era inattiva dal 2010 e che, per tale ragione, la ripetizione dei valori di bilancio e delle scritture contabili sarebbe stata fisiologica; 3) omesso esame della documentazione ulteriore prodotta per dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancata esplicitazione delle ragioni di mancato esame dei documenti indicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e della documentazione contabile, attività preclusa al giudice di legittimità. Inoltre, le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fondava solo sull'assenza di vidimazione, ma soprattutto sull'intrinseca inattendibilità e non plausibilità del contenuto delle scritture e dei bilanci prodotti. È stata quindi confermata la declaratoria di fallimento già pronunciata nei precedenti gradi, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    la sentenza di fallimento era stata impugnata con reclamo dinanzi alla Corte d'appello.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    il superamento del limite minimo del credito rileva ai fini della dichiarazione di fallimento e va riscontrato d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare

    l'esenzione dal fallimento per difetto dei requisiti dimensionali deve essere provata dal debitore con elementi attendibili.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso che il superamento della soglia di cui all'art. 15 l. fall. costituisca fatto impeditivo gravante sul fallendo ex art. 2697, comma 2, c.c.

  • art. 2216 c.c.

    il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa

    la Corte territoriale ha richiamato tale regola per valorizzare l'inattendibilità di scritture contabili identiche di anno in anno.

  • art. 2215 c.c.

    abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale

    la ricorrente ha invocato la norma per sostenere la legittimità di scritture prive di vidimazione; la Cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata non si fondasse solo su tale profilo.

  • art. 39 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe eliminato l'obbligo di vidimazione dei registri fiscali.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 600/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di abolizione della bollatura e vidimazione dei registri fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha affermato che il motivo, pur formalmente impostato come violazione di legge, tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame censurabile riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di specificazione e produzione nel ricorso per cassazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la motivazione è sufficiente se concisa ma logicamente adeguata e non deve esaminare tutte le prove o allegazioni.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro sulla motivazione, ritenuta non violata perché la Corte di merito aveva esposto gli elementi posti a base della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della credibilità dei documenti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di documenti è ammissibile solo se il documento ignorato sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a sovvertire con certezza la ratio decidendi e non solo in via probabilistica.
  • La prova dell'esenzione dal fallimento per mancato superamento delle soglie dimensionali deve provenire da scritture contabili e documenti attendibili; il giudice può disattendere documentazione intrinsecamente inaffidabile anche se formalmente prodotta dalla parte.
  • In tema di motivazione, il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione o prova, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente coerente che renda comprensibile il fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.