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Ordinanza

Ordinanza n. 1110/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); C) Determinazioni di cui alle Note prot.n. -OMISSIS- (doc.1) e -OMISSIS- (doc.2), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta, con le quale è stato, rispettivamente, negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali -OMISSIS- dell'Istituto Tecnico, Settore Economico, Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Sistemi Informatici Aziendali e -OMISSIS- dell’Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica, attivate per il corrente anno scolastico 2025/2026; D) Nota prot.n. -OMISSIS- dell’USR Campania, Ufficio IV, avente ad oggetto “Legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale scolastiche a.s. 2025/26” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Nota prot.n. -OMISSIS- dell’USR Campania, Ufficio IV, avente ad oggetto “Nota prot.n. -OMISSIS- - Richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale a.s. 2025/26 – Ulteriori Precisazioni” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; F) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali la comunicazione di motivi ostativi prot.n.-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per due classi collaterali attivate nell'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti generali e alle note presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il decreto ministeriale n. 83 del 2008, il decreto ministeriale n. 267 del 2007, le note e determinazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e gli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda il diniego di riconoscimento della parità scolastica per due classi collaterali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'istituto aveva presentato l'istanza di attivazione della classe collaterale il 30 settembre 2025, oltre il termine previsto dalla legge. Le censure contestavano, in sostanza, l'applicazione del termine, la sua compatibilità con la disciplina previgente e l'eventuale operatività di un meccanismo di silenzio-assenso o di un affidamento derivante dall'inerzia amministrativa. L'istituto prospettava inoltre il pregiudizio derivante dalla mancata autorizzazione delle classi già attivate.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il termine per presentare l'istanza di attivazione di una classe collaterale terminale discenda direttamente dall'art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000, introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 45/2025, e sia applicabile al caso concreto. Il termine è stato ritenuto ragionevole, perché funzionale a consentire all'USR un'adeguata istruttoria e a concludere il procedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico, a tutela del buon andamento, dell'imparzialità, della certezza e della trasparenza, nonché degli studenti e del personale. L'amministrazione aveva sottoposto al contraddittorio il profilo della tardività e non sono emersi impedimenti oggettivi e concreti al rispetto del termine; il semplice ricevimento di nuovi iscritti nel corso dell'anno non è stato ritenuto sufficiente. Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato che l'attivazione della classe era subordinata alla previa notifica dell'autorizzazione dell'USR e che il pregiudizio derivava dalla scelta dell'istituto di attivare la classe in assenza di tale provvedimento. Ha escluso, in base al tenore della norma, il contrasto con l'art. 4.8 del d.m. n. 83/2008 e l'operatività del silenzio-assenso, non ravvisando quindi un legittimo affidamento sull'attivazione della classe. Ha infine evidenziato la possibilità per l'istituto di operare in regime privatistico e di presentare una nuova istanza entro il 31 luglio dell'anno successivo. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 1, comma 6-bis, legge n. 62/2000

    Prevede il termine per la presentazione dell'istanza di attivazione della classe collaterale e subordina l'attivazione alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'USR.

  • art. 5, comma 1, d.l. n. 45/2025

    Ha introdotto nella legge n. 62/2000 il comma 6-bis, contenente la disciplina applicata dal Tribunale.

  • art. 4.8 d.m. n. 83/2008

    La disposizione previgente non è stata ritenuta in contrasto con la disciplina legislativa sopravvenuta né idonea a fondare un meccanismo di silenzio-assenso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 6-bis, legge n. 62/2000

    La norma è stata interpretata nel senso che l'attivazione della classe richiede una previa autorizzazione espressa dell'USR; l'inerzia amministrativa non determina silenzio-assenso né legittimo affidamento.

Massime di principio

  • Quando la legge stabilisce un termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attivazione di una classe scolastica, il termine può essere ritenuto ragionevole se consente all'amministrazione di svolgere l'istruttoria e concludere il procedimento prima dell'avvio dell'anno scolastico, in funzione del buon andamento, dell'imparzialità e della certezza dell'organizzazione scolastica.
  • L'attivazione di una classe collaterale subordinata dalla legge alla previa notifica di un provvedimento autorizzatorio espresso non può fondarsi sul silenzio dell'amministrazione; l'istituto che attivi la classe senza autorizzazione non può imputare all'amministrazione il pregiudizio derivante da tale scelta.
  • La tardività dell'istanza di autorizzazione non è superabile in assenza di impedimenti oggettivi e concreti che abbiano reso impossibile il rispetto del termine; il mero sopravvenire di nuovi iscritti nel corso dell'anno non costituisce, di per sé, un impedimento sufficiente.
  • Nella valutazione cautelare, l'assenza di un provvedimento autorizzatorio espresso e la possibilità di operare in regime privatistico o di presentare una nuova istanza entro il termine successivo incidono negativamente sulla configurabilità del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamento

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