Cassazione Penale, Sentenza n. 14374/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione di beni culturali (in particolare reperti archeologici) e aveva disposto la confisca dei beni sequestrati. Contestava: (i) vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (assoluzione per evidente innocenza) in presenza di prove, quali la catalogazione/schedatura effettuata su richiesta dei coniugi e un atto del 1894; (ii) violazione del divieto di reformatio in pejus perché la Corte di appello, senza impugnazione del pubblico ministero, avrebbe aggravato la posizione disponendo la confisca, mentre il primo grado aveva ordinato la restituzione; (iii) violazione delle norme procedurali relative alla confisca (richiamando art. 578 bis c.p.p. e analoghi principi). Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza e la prevalente restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il quadro normativo relativo ai reati su beni culturali (anche in seguito alla legge n.22/2022) e il principio secondo cui i reperti archeologici spettano allo Stato per effetto della legge 20 giugno 1909 n.364, salvo prova contraria che dimostri acquisizione anteriore al 1909 o altro titolo valido. Sul profilo dell'art. 129 c.p.p. la Corte ha osservato che l'assoluzione per causa estintiva richiede prova "evidente" dell'innocenza o dell'inesistenza del fatto; nel caso concreto non sussisteva tale evidenza: l'atto notarile del 1894 non descriveva gli oggetti in modo coincidente con quelli sequestrati e la catalogazione del 1988 non prova proprietà anteriore al 1909. Quanto alla restituzione/confisca, la Cassazione ha ricordato che la restituzione è subordinata alla prova rigorosa del diritto del richiedente (art. 263 c.p.p.) e che, non essendovi prova della proprietà privata anteriore al 1909, la confisca è stata disposta con funzione di ripristino della condizione di proprietà statale originaria. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'assoluzione per causa estintiva è possibile solo se, dagli atti, emerge in modo "evidente" l'innocenza o l'inesistenza del fatto; tale evidenza richiede prova chiara e non contestabile, assente nel caso concreto.
La restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo richiede che chi la richiede provi rigorosamente il diritto; l'onere probatorio grava sul richiedente e non è stato assolto dalla ricorrente.
La confisca prevista dal primo comma richiede una pronuncia di condanna; tuttavia, per i beni culturali la restituzione è regolata anche da norme speciali e la confisca può essere disposta per ripristinare la proprietà statale originaria quando non sia dimostrato il diritto del privato.
legge 20 giugno 1909, n. 364
Stabilisce che la proprietà sui reperti archeologici appartiene allo Stato a titolo originario; pertanto chi invoca la proprietà privata deve provare l'acquisizione anteriore al 1909 o un titolo speciale.
legge 1 giugno 1939, n. 1089
Contiene ipotesi e disposizioni con cui alcuni beni culturali possono ricadere nella proprietà di privati: il ricorrente può invocare tali ipotesi ma deve provarle.
decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), art.176 (abrogato)
d.lgs. n. 42/2004, art. 176 (menzionato come norma previgente)
La norma del codice dei beni culturali che puniva l'impossessamento illecito è stata abrogata dalla legge n.22/2022, che ha reinserito le fattispecie nel codice penale; la Corte ha richiamato la continuità sostanziale delle fattispecie penali sui beni culturali.
legge 9/03/2022 n. 22, art. 5
Ha riformato la disciplina penale dei reati sui beni culturali trasferendo i reati nel codice penale (artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater) e abrogando le disposizioni previgenti, senza sostanziali mutazioni del tipo di illecito rilevante nel caso.
artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater cod. pen.
art. 518-bis, 518-ter, 518-quater c.p.
Riformulano nel codice penale i delitti relativi al furto/appropriazione indebita/ricettazione di beni culturali; la Cassazione ha richiamato tali disposizioni per collocare la fattispecie nel nuovo quadro normativo.
Massime di principio
- Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impone automaticamente l'assoluzione: per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. la difesa deve dimostrare in modo evidente e non contestabile l'innocenza o l'inesistenza del fatto.
- La proprietà dei reperti archeologici è in linea di principio dello Stato (legge 1909); chi pretende restituzione deve provare con documenti idonei l'acquisizione anteriore al 1909 o altro titolo legittimante, con onere probatorio rigoroso.
- La mera catalogazione o l'esistenza di schedature presso la Soprintendenza non sostituiscono la prova della proprietà anteriore al 1909; possono essere elementi utili ma non sono di per sé "prova evidente".
- In sede di sequestro e restituzione il giudice applica le regole di cui all'art. 263 c.p.p.: la mancata prova del diritto alla restituzione legittima il rigetto e la conseguente confisca finalizzata a ripristinare la proprietà statale originaria.
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce al giudice d'appello di adottare misure ablative accessorie se, alla luce degli accertamenti e dell'assenza di prova del diritto del privato, ciò è necessario per ripristinare la situazione di diritto (es. proprietà statale originaria).
- Se si intende contestare una declaratoria di prescrizione chiedendo l'assoluzione nel merito, il ricorso in cassazione deve indicare circostanze che consentano di apprezzare "ictu oculi" l'evidenza dell'innocenza; altrimenti la censura è generica e destinata all'inammissibilità.
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