Cassazione Civile, Ordinanza n. 12322/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due incarichi professionali per la progettazione e la direzione lavori di due fabbricati di civile abitazione in area PEEP, conferiti a un professionista da un Comune. Il professionista ha agito in giudizio chiedendo di accertare la risoluzione dei contratti per inadempimento del Comune e di ottenere il pagamento del compenso per l'attività svolta, in via subordinata anche a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimento, deducendo che la propria opera era stata regolarmente eseguita e che la mancata approvazione derivava da asseriti errori progettuali poi ritenuti dal CTU di modesta entità o materiali. Il Comune si è costituito contestando la domanda e proponendo riconvenzionale per il risarcimento dei danni da inadempimento del professionista e per l'applicazione della penale. Il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento del compenso; la Corte d'appello ha rigettato integralmente l'appello, escludendo sia l'omessa pronuncia sia l'ultrapetizione e ritenendo insussistente la prova del danno lamentato dal Comune, oltre a escludere la penale per effetto delle proroghe accettate. Nel ricorso per cassazione, il Comune ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1453 c.c., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte e avrebbe invece deciso su una domanda di adempimento non proposta; il Comune ha inoltre censurato la decisione d'appello per avere reiterato tale errore, anziché rimediare all'asserita omessa pronuncia e all'ultra/extra petizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda, mentre nella specie il giudice di primo grado aveva comunque deciso sulle domande proposte e la Corte d'appello aveva esaminato le doglianze dell'appellante con motivazione articolata. Quanto all'ultrapetizione, ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente interpretato la domanda del professionista come volta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite, trovando titolo nel contratto, e non come domanda di un bene diverso da quello richiesto. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificamente indicare e dimostrare, con riferimento agli atti di causa, che vi fosse una vera domanda di risoluzione contrattuale da cui dipendesse necessariamente una pronuncia costitutiva o accertativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice omette qualsiasi decisione su un capo di domanda oppure attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta una diversa qualificazione della domanda se il petitum e la causa petendi non risultano alterati.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, ma osserva che la ricostruzione della domanda operata dai giudici di merito non imponeva necessariamente una pronuncia costitutiva di risoluzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può risolversi in una contestazione della qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, se non nei limiti in cui si dimostri l'erronea alterazione del petitum o della causa petendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è carente di specificità quando non indica in modo puntuale gli atti processuali e il loro contenuto rilevante, necessari per dimostrare l'effettiva formulazione delle domande assunte come omesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto su un capo autonomo di domanda o di eccezione; non sussiste se la decisione, anche implicita, consenta di comprendere che la domanda è stata esaminata e respinta o accolta.
- La denuncia di ultrapetizione richiede di dimostrare che il giudice abbia attribuito un bene della vita diverso da quello domandato, alterando petitum o causa petendi; non basta contestare la mera qualificazione giuridica della pretesa compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione della domanda è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se si allega e dimostra, con puntuale riferimento agli atti processuali, che essa abbia travalicato i limiti della domanda proposta.
- Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia o l'erronea qualificazione della domanda deve rispettare il principio di specificità del ricorso, indicando in modo preciso gli atti rilevanti e il loro contenuto.
- Se il giudice ritiene che la pretesa del professionista abbia ad oggetto il corrispettivo per prestazioni effettivamente eseguite e non il risarcimento subordinato a una risoluzione contrattuale, la domanda può essere accolta senza necessità di una esplicita pronuncia costitutiva di risoluzione, quando ciò non emerga come necessario presupposto logico-giuridico della decisione.
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