Cassazione Penale, Ordinanza n. 25336/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha censurato la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e lamentando, in sostanza, una rivalutazione del fatto già decisa dai giudici di merito. Con un ulteriore motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur avendola richiesta solo nelle conclusioni del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, già esaminate con motivazione non illogica dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la diversità delle sostanze detenute, la loro previa suddivisione e il rinvenimento di materiale per il confezionamento. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio in appello, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato circostanze di fatto idonee a sostenerne l'applicazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile d'ufficio anche in appello; in cassazione la mancata rilevazione può essere dedotta solo se il ricorrente indichi specifici presupposti di fatto idonei a sostenerne l'applicazione.
Richiamato quale parametro per l'immediata declaratoria delle cause di proscioglimento rilevabili in ogni stato e grado del processo, cui la particolare tenuità del fatto viene assimilata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza di merito contiene una motivazione non illogica e coerente sui dati di fatto decisivi.
- La deduzione dell'uso personale della sostanza stupefacente non è sufficiente, in cassazione, se si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; tuttavia, in cassazione, la censura sulla sua mancata applicazione è ammissibile solo se il ricorrente indica concreti elementi fattuali che rendano plausibile la sua operatività.
- La mera invocazione dell'art. 131-bis c.p., senza allegazione di circostanze specifiche idonee a supportarne i presupposti, rende il motivo manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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