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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16346/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale di infrazione al codice della strada notificato a una società agricola quale proprietaria del veicolo, per eccesso di velocità ex art. 142, comma 8, cod. strada, con irrogazione di sanzione pecuniaria. La società propose opposizione ex art. 7 d.lgs. 50/2011 dinanzi al Giudice di Pace, poi rigettata; in appello il Tribunale confermò il rigetto, ritenendo: esistente la segnaletica del limite di 100 km/h in base al verbale, assistito da fede privilegiata; tardiva e comunque infondata la contestazione sulla taratura dell'apparecchiatura; insussistente il vizio di notificazione per avere ricevuto anche la relazione di notifica con attestazione di conformità della copia all'originale. Avverso la sentenza d'appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte ha rilevato in via preliminare un vizio della notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'indirizzo PEC processuale dell'Avvocatura generale; disposta la rinnovazione, la ricorrente ha nuovamente notificato a un indirizzo PEC diverso da quello destinato agli atti giudiziari. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per invalidità della notificazione rinnovata, senza esaminare i motivi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nulla la notifica del ricorso eseguita verso l'Avvocatura di Stato utilizzando un indirizzo PEC non destinato alle notifiche degli atti giudiziari; poiché, a seguito dell'ordinanza interlocutoria, anche la notificazione in rinnovazione è stata effettuata a un indirizzo PEC errato, non era più possibile concedere un ulteriore termine di rinnovazione, essendo quello assegnato perentorio. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione della resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 50/2011

    richiamato come base del giudizio di opposizione avverso il verbale di infrazione.

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    violazione dell’art. 142, comma 8

    norma sostanziale posta a fondamento della sanzione per eccesso di velocità.

  • art. 385 reg. esec. cod. strada

    violazione dell’art. 385 reg. esec. cod. strada

    invocato dalla parte per denunciare un vizio di notificazione, escluso dalla Corte di merito.

  • art. 162 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.

    la Corte richiama il principio per cui, dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è possibile ordinare una ulteriore rinnovazione se il termine assegnato era perentorio.

  • art. 153 c.p.c.

    atteso che l'art. 153 cod. proc. civ. vieta la proroga dei termini perentori

    è richiamato a sostegno dell'impossibilità di prorogare il termine perentorio concesso per la rinnovazione della notifica, salvo rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

    impone, in caso di esito sfavorevole del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    è il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, l'utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notifiche degli atti giudiziari comporta nullità della notificazione.
  • Quando il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notifica di un atto processuale, la nuova notificazione deve essere valida; se anche la rinnovazione è nulla o invalida, non può essere concesso un ulteriore termine per completare la stessa attività, salvo eventuale rimessione in termini.
  • In presenza di una causa di inammissibilità processuale che impedisce l'instaurazione del contraddittorio, la Corte può definire il ricorso senza esaminare i motivi di merito.
  • L'esito inammissibile del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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