Cassazione Civile, Ordinanza n. 27395/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla contestazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele in relazione a cessioni di oro. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che le operazioni avessero ad oggetto, in misura non marginale, oro usato e semilavorati e non soltanto rottami d’oro destinati alla fusione, con conseguente applicazione del regime IVA ordinario e non del reverse charge previsto per determinate cessioni di oro. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto applicabile l’inversione contabile, rilevando che la società fosse in possesso dei requisiti di legge e che mancasse prova contraria sull’assenza dei presupposti per il regime speciale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito trascurato il contenuto non contestato delle cessioni; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; violazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972 per mancata dimostrazione che gli oggetti ceduti fossero riconducibili al materiale d’oro o ai semilavorati richiesti dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, ai fini dell’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972, rileva che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza previsti dalla norma; in difetto, opera il diverso regime. Nel caso concreto la CTR non aveva accertato né la sussistenza dei requisiti di purezza dell’oro né la riconducibilità dei beni ceduti ai prodotti contemplati dalla disposizione. Inoltre, aveva errato nel porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova dei presupposti del regime speciale, gravando invece sulla contribuente che ne invocava l’applicazione. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma in relazione alla dedotta erronea considerazione del contenuto degli atti e della loro efficacia probatoria, ma la decisione si fonda soprattutto sulla mancata verifica dei presupposti sostanziali del regime IVA e sull’onere della prova.
È richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e il rilievo attribuito a fatti che, secondo il ricorrente, sarebbero stati non contestati.
L’onere di provare i presupposti per l’applicazione del regime speciale del reverse charge grava sulla parte che lo invoca, cioè sulla contribuente; il giudice di merito non può porre tale onere sull’Amministrazione finanziaria.
art. 17, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
“per le cessioni imponibili di oro da investimento [...] nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario”
Il regime di inversione contabile si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d’oro e semilavorati con purezza almeno pari a 325 millesimi; occorre verificare che i beni non siano immediatamente destinati al consumo e che abbiano i requisiti di purezza stabiliti dalla norma.
Massime di principio
- Nel regime IVA delle cessioni di oro, il reverse charge si applica solo se i beni ceduti rientrano nelle categorie tipizzate dalla norma e presentano i requisiti di purezza richiesti; in mancanza, trova applicazione il regime ordinario o quello diverso astrattamente previsto.
- Chi invoca l’applicazione di un regime fiscale speciale ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del relativo presupposto, non potendo tale onere essere invertito in capo all’Amministrazione finanziaria.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura dei beni ceduti e la loro riconducibilità alla disciplina speciale, non essendo sufficiente un generico richiamo alla mancanza di prova contraria da parte dell’Ufficio.
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