Cassazione Civile, Ordinanza n. 00368/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La società ricorrente aveva ricevuto, nell'aprile 2009, un incarico relativo all'organizzazione, al controllo e alla supervisione dei lavori di recupero di un locale sottotetto. Il compenso pattuito era di euro 35.000, da pagarsi in tre rate; la parte committente aveva versato solo la prima. Dopo l'insorgere di un precedente giudizio risarcitorio promosso dai committenti per danni verificatisi durante i lavori, nel quale la società si era costituita proponendo in riconvenzione una domanda di pagamento della seconda rata, la società ha agito nel presente giudizio per ottenere la condanna solidale dei committenti al pagamento della terza tranche di euro 15.000. I resistenti hanno eccepito l'esistenza di una giusta causa di inadempimento ex art. 1460 c.c., hanno richiamato i danni occorsi durante l'esecuzione dell'opera e hanno sostenuto che il precedente giudicato avrebbe escluso il diritto della società al compenso. La società, con ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché i giudici avrebbero trascurato le risultanze istruttorie del primo giudizio, in particolare le valutazioni del consulente tecnico circa le percentuali di responsabilità nella causazione dei danni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita, poiché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su una pretesa risoluzione del contratto del 15/4/2009, mai domandata né espressamente dichiarata nella precedente sentenza e, secondo la ricorrente, incompatibile con la prosecuzione dell'incarico fino al 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti, nel quale era stata accolta la domanda risarcitoria dei committenti e rigettata la riconvenzionale della società per il pagamento della rata di compenso. In tale decisione, l'accertamento dell'inadempimento della società e della non debenza del compenso costituiva la premessa logica necessaria della pronuncia ed era quindi coperto da giudicato anche quanto alla causa estintiva dell'obbligazione di pagamento, individuata dalla Corte territoriale nella risoluzione del contratto. Di conseguenza, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame di un fatto decisivo
la censura è stata proposta per sostenere che i giudici di merito avessero trascurato risultanze istruttorie rilevanti; la Corte non l'ha esaminata nel merito perché assorbita dall'infondatezza del secondo motivo
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
la doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché la Corte territoriale ha deciso entro il perimetro del giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti
giusta causa per l'inadempimento
richiamato dai resistenti come eccezione di inadempimento per giustificare il mancato pagamento del compenso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso rigettato
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti vi siano due giudizi fondati sul medesimo rapporto giuridico, il giudicato formatosi sul primo processo preclude il riesame dei punti di fatto e di diritto che ne costituiscono la premessa logica necessaria, anche se nel secondo giudizio siano fatti valere crediti diversi o domande con petitum differente.
- L'autorità di cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, con riferimento alle questioni che costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione, purché vi sia identità soggettiva tra le parti e identità del rapporto sostanziale rilevante.
- In presenza di un precedente giudicato che abbia accertato l'inadempimento di una parte e la non debenza del compenso, il giudice del successivo processo può valorizzare tale accertamento anche ai fini dell'esclusione del diritto al pagamento di rate successive del medesimo rapporto contrattuale.
- Non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice fonda la decisione su una questione coperta da giudicato interno o esterno, poiché non introduce un thema decidendum nuovo, ma si limita a trarre le conseguenze giuridiche dell'accertamento già stabilizzato.
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