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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13652/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a un immobile di proprietà del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo non spettante l'agevolazione per abitazione principale perché non risultava provato che anche il coniuge avesse dimora abituale nell'immobile di Praiano, pur essendo il contribuente residente e domiciliato lì. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia del Comune, che invece si era costituito telematicamente; (2) nullità per affermazioni inconciliabili, avendo la CTR ritenuto da un lato verosimile la dimora abituale del coniuge nell'immobile, dall'altro negato la prova dei presupposti dell'agevolazione; (3) violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, comma 173, e degli artt. 2967 e 2729 c.c., sostenendo che l'abitazione principale deve essere riconosciuta anche quando la residenza anagrafica riguardi uno solo dei coniugi, senza che sia necessario che l'intero nucleo familiare dimori stabilmente nello stesso luogo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbiti i primi due. Ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui subordinava l'esenzione ICI per abitazione principale alla dimora abituale non solo del possessore ma anche dei familiari. Sulla base di tale principio, la Corte ha affermato che il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente nell'immobile, anche se il coniuge o gli altri familiari dimorino altrove, pure in Comune diverso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza della decisione costituzionale successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di nullità della sentenza per la pretesa contumacia errata e per le asserite affermazioni inconciliabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per violazione di legge in tema di ICI e prova dei presupposti dell'agevolazione.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, non può essere interpretato nel senso di subordinare l'esenzione ICI per abitazione principale alla dimora abituale anche dei familiari del possessore.

  • art. 1, comma 173, L. n. 296 del 2006

    È citato nel ricorso come norma rilevante per il regime dell'agevolazione ICI, ma il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2967 c.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla spettanza dell'agevolazione.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione alle presunzioni per dimostrare i presupposti dell'agevolazione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare la trattazione prioritaria del motivo ritenuto più liquido.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare la trattazione prioritaria del motivo ritenuto più liquido.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 112 del 2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui subordinava l'esenzione per abitazione principale alla dimora abituale anche dei familiari.

  • sentenza Corte costituzionale n. 209 del 2022

    È richiamata come precedente in materia IMU per affermare che l'esenzione si fonda su criteri oggettivi e personali riferiti al possessore, non al nucleo familiare.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, l'agevolazione per abitazione principale spetta in base alla dimora abituale del possessore dell'immobile e non richiede necessariamente la dimora abituale di tutti i componenti del nucleo familiare nello stesso immobile.
  • La scissione del nucleo familiare, anche con coniugi residenti o domiciliati in Comuni diversi, non esclude di per sé la spettanza dell'esenzione per l'immobile adibito a dimora principale del possessore.
  • Quando una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale incide sulla norma applicabile, il giudice di legittimità può accogliere il motivo fondato su quella sopravvenienza, cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Se la decisione può essere risolta sulla base di una ragione più liquida, la Corte può esaminare prioritariamente il motivo assorbente per esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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