Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005 e 2006, con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati, oltre a IRES, IRAP e IVA, sulla base di una verifica fiscale e di un processo verbale di constatazione. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della società e rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per un unico motivo, ma nel testo non è specificato il contenuto tecnico del motivo, se non che la controversia riguardava l'accertamento analitico-induttivo e il riparto dell'onere della prova. Successivamente entrambe le parti hanno depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando la definizione della pretesa mediante accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. e il pagamento integrale del dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto delle istanze congiunte e della documentazione prodotta: la società controricorrente ha dimostrato che i crediti erariali contestati erano stati ricompresi in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, al quale aveva partecipato anche l'Agenzia delle Entrate; l'Agenzia ha inoltre dichiarato l'integrale e tempestivo pagamento del dovuto. Per effetto di tali sopravvenienze, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 182-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267
È richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che ha incluso anche i crediti oggetto della controversia, contribuendo alla cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, affermando che si tratta di misura eccezionale e sanzionatoria non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 35, comma 35-bis, d.l. n. 223/2006
È menzionato nei gradi di merito come norma ritenuta dalla C.T.P. abrogata dalla legge comunitaria 2009.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
È richiamato nei gradi di merito in relazione al controllo sulle caratteristiche degli immobili e alla necessità di elementi documentali a supporto della pretesa impositiva.
art. 97 Cost.
È citato in merito alla censura di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione fiscale, sollevata nei gradi di merito.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti depositano istanza di cessazione della materia del contendere e risulta documentalmente definito il rapporto controverso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La definizione della pretesa fiscale in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti, se riferita anche ai crediti oggetto del giudizio e accompagnata dal pagamento integrale, elimina l'interesse alla decisione nel merito.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica fuori dai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo una misura eccezionale e sanzionatoria.
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