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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15336/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un pignoramento presso terzi conseguente a cartelle esattoriali notificate nel 2019. Nel corso del giudizio di primo grado aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, perché aveva definito con procedura agevolata la pretesa impositiva sottesa solo ad alcune delle cartelle. I giudici di merito hanno però limitato gli effetti di tale dichiarazione alle sole cartelle interessate dalla definizione agevolata, pronunciando per il resto su altre cartelle e rigettando le censure residue. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dei principi sulla domanda, sull’interesse ad agire, sul principio dispositivo e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 46 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c.; in subordine violazione dell’art. 44 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; e violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. Ha anche contestato, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente, eccezione sollevata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla legittimazione del ricorrente a stare in giudizio in cassazione, verificando che l’avvocato era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nel merito ha respinto tutti i motivi: ha affermato che l’estinzione/rinuncia non può essere dichiarata in via integrale senza una formale e univoca rinuncia comunicata alla controparte e da questa accettata; in mancanza, opera solo una sopravvenuta carenza di interesse limitata ai profili effettivamente definiti, con conseguente inammissibilità sopravvenuta solo parziale. Ha inoltre chiarito che le censure di violazione di legge erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione del fatto, non sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Anche la doglianza sulle spese è stata respinta, perché non vi era reciproca soccombenza ma rigetto integrale dell’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire viene meno solo per i profili della controversia effettivamente definiti; in tal caso non opera una rinuncia integrale senza gli adempimenti formali richiesti.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere usata per contestare la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere l’estinzione del giudizio, ma ritenuto non idoneo a imporre l’estensione della declaratoria oltre le cartelle effettivamente definite.

  • art. 44 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in via subordinata; la Corte nega che consenta l’estensione automatica dell’estinzione in assenza di formale rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare asserite violazioni processuali; la Corte ha respinto le doglianze perché infondate o non correttamente veicolate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per la doppia conforme, ratione temporis applicabile.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo dimostrazione di rationes decidendi diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato per le spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la condanna in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per compensarle.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; non bastava la tesi della reciproca soccombenza, non riscontrata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso o la definizione della controversia produce estinzione solo nei limiti in cui risulti una chiara e formale manifestazione di volontà processuale, comunicata alla controparte e da questa accettata; in difetto, può operare soltanto una sopravvenuta carenza di interesse circoscritta alle sole domande o pretese effettivamente soddisfatte.
  • La dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse non può essere automaticamente estesa a capi di causa o atti diversi da quelli effettivamente definiti in sede extragiudiziale o agevolata.
  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile, nel regime della doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • La compensazione delle spese processuali non discende dalla mera presenza di esiti parzialmente diversi nel corso del giudizio, ma richiede una effettiva reciproca soccombenza o altre gravi ed eccezionali ragioni legalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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