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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30431/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA pari a 2.410.847,00 euro entro il 27/12/2013. Il ricorrente contestava la corretta qualificazione del fatto e la violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, sostenendo che la delibera del CdA del 16/12/2013 aveva trasferito all'amministratore Del Vecchio la responsabilita' degli adempimenti fiscali e che la sua presunta responsabilita' era stata fondata su un'ipotesi nuova di concorso e su una natura artificiosa delle sue dimissioni. Denunciava inoltre travisamento delle risultanze probatorie, mancanza dell'elemento soggettivo e inesigibilita' della condotta materiale.

La decisione

Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sia il Tribunale di Avellino sia la Corte d'appello avevano valutato la medesima prova in senso conforme; risultava dalla visura camerale e dall'anagrafe tributaria che il ricorrente era ancora il legale rappresentante alla data di scadenza del termine di versamento, per cui le limitazioni interne ai poteri non erano opponibili all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2384 c.c.; la delibera consiliare non ha impedito di ritenere la condotta preordinata all'omesso versamento e la richiesta di travisamento probatorio non era tempestivamente dedotta in appello, rendendola inammissibile in cassazione. Conseguentemente il giudicato di condanna (pena principale di nove mesi di reclusione oltre pene accessorie, già inflitta dal Tribunale di Avellino) resta confermato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese nonché a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la responsabilita' penale per il mancato versamento dell'IVA. Applicata alla qualita' di legale rappresentante della societa' al momento della scadenza del termine di versamento.

  • art. 2384 comma secondo cod. civ.

    Le limitazioni dei poteri dell'amministratore non sono opponibili ai terzi in buona fede; la Corte ha ritenuto che le eventuali limitazioni interne non potevano essere opposte all'Agenzia delle Entrate che risultava avere come interlocutore il ricorrente.

  • art. 35 d.P.R. n. 633/1972

    Prevede gli obblighi di comunicazione relativi agli elementi rilevanti per l'imposta sul valore aggiunto; la mancata comunicazione/annotazione degli avvicendamenti societari ha inciso sulla opponibilita' delle modifiche societarie all'Agenzia.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La rubrica e la qualificazione dell'addebito non sono mutate: il ricorrente e' stato ritenuto responsabile in qualita' di legale rappresentante e non per una diversa qualificazione nuova non dedotta in precedenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in materia di spese e sanzione pecuniaria quando il ricorso e' dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualita' formale di legale rappresentante risulta determinante per la responsabilita' penale per omesso versamento di imposte quando, alla data di scadenza, la visura camerale e l'anagrafe tributaria indicano ancora quella persona come rappresentante.
  • Le limitazioni interne di poteri (delibere societarie) non sono, di regola, opponibili all'Amministrazione finanziaria o a terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2384 c.c., a meno che la comunicazione agli uffici competenti sia stata effettuata e produca effetto.
  • In tema di cassazione penale, il gravame per travisamento della prova in caso di doppia conforme (motivazione identica di primo e secondo grado) e' precluso se la contestazione non e' stata sollevata e sviluppata nel giudizio di appello; non e' ammesso rimettere in questa sede valutazioni fattuali non dedotte anteriormente.
  • Per la difesa societaria e degli amministratori e' essenziale documentare e comunicare tempestivamente a registro imprese e uffici tributari ogni modifica degli assetti societari e, se del caso, dimostrare la concreta impossibilita' di adempiere o l'assenza dell'elemento soggettivo doloso.
  • L'argomentazione difensiva basata su presunte condotte di terzi o su nomine successive deve essere tempestivamente e specificamente dedotta in appello per poter poi essere valutata in sede di legittimita'.

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