Cassazione Civile, Sentenza n. 25690/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La promissaria acquirente aveva stipulato il 3 febbraio 2012 un preliminare di compravendita relativo a un’unità commerciale, per il prezzo di euro 1.200.000,00, versando euro 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e euro 125.000,00 in acconto. Dopo il sequestro, disposto il 10 aprile 2014 dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, di beni riferiti alla società acquirente, quest’ultima aveva chiesto la risoluzione del preliminare e la restituzione di euro 425.000,00, deducendo in subordine la nullità per motivo illecito. La venditrice aveva opposto che il contratto si era già risolto di diritto per mancato pagamento di una rata, dopo diffida ad adempiere del 10 dicembre 2012. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 487/2018, aveva rigettato le domande; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2020, aveva accolto l’appello dichiarando nullo il preliminare, ravvisando un comune fine illecito. La società acquirente ha proposto ricorso principale per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria di euro 425.000,00. La venditrice ha proposto ricorso incidentale: (1) ha denunciato la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse rilevato d’ufficio la simulazione senza consentire il contraddittorio; (2) ha dedotto la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione al processo del soggetto che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato parte del negozio dissimulato; (3) ha denunciato l’omesso esame della propria estraneità alle indagini penali e la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando l’impiego di risultanze di un diverso procedimento e la valutazione degli indizi sulla comune causa illecita.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo: esso è ammissibile anche quando investe un capo autonomo della sentenza. Ha poi rigettato il ricorso incidentale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché muovevano dalla premessa, non corrispondente alla decisione impugnata, che la Corte d’appello avesse dichiarato la simulazione; la nullità era stata invece pronunciata per il fine illecito comune. Il terzo motivo è stato rigettato: la mancata sottoposizione della venditrice a indagini o misure di prevenzione non era decisiva, e le risultanze di atti d’indagine penale possono essere utilizzate come prove atipiche se idonee e valutate criticamente insieme agli altri elementi. La Corte d’appello aveva considerato congiuntamente le risultanze investigative e gli indizi del caso, tra cui la sproporzione del prezzo rispetto al valore dell’immobile, gli anticipi richiesti prima del definitivo, l’assenza di termini per la costruzione e la consegna e lo squilibrio delle condizioni contrattuali; non risultavano quindi violate le regole sull’onere della prova e sulle presunzioni. Il ricorso principale è stato accolto: la Corte d’appello, pur dichiarando nullo il preliminare, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei 425.000 euro, ritualmente proposta e riproposta in appello. La sentenza è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, affinché accerti anzitutto l’avvenuto pagamento e valuti poi se ricorra la soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., verificando se la prestazione fosse contraria al buon costume anche in relazione alla morale sociale del contesto e del momento storico. Al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Conclusivamente, l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo autonomo della decisione e l’interesse a impugnare preesisteva alla proposizione dell’impugnazione principale.
Conclusivamente, l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).
La disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva non limita la sua ammissibilità ai soli capi dipendenti dall’impugnazione principale.
Conclusivamente, l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).
Nel giudizio di cassazione l’impugnazione incidentale tardiva può investire anche un capo autonomo della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha affermato, sulla base degli elementi di prova illustrati alle pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata, che il contratto preliminare di compravendita era preordinato al fine illecito del depauperamento della società poi sottoposta a sequestro penale.
La censura di violazione del contraddittorio è infondata nella sua premessa quando la decisione impugnata non si basa su una rilevazione d’ufficio della simulazione, ma accerta la nullità per il fine illecito dedotto e discusso nel processo.
Come ha ricordato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti (così Cass. n. 4849/2023).
Il litisconsorzio necessario ricorre quando la domanda incide su un rapporto plurisoggettivo unico o su una prestazione inscindibile comune; non è necessario coinvolgere il terzo rispetto al quale il giudice svolga soltanto un accertamento incidentale privo di efficacia di giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La circostanza, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente incidentale, non riveste carattere decisivo rispetto all’accoglimento della domanda di nullità basata sulla comune causa illecita del contratto, la cui prova è stata ricavata dalla Corte d’appello da un insieme di indizi, v. infra, e il solo fatto che la ricorrente non sia stata soggetta a misure di prevenzione non vale certo ad escludere l’illiceità del contratto in oggetto.
L’omesso esame di una circostanza non determina cassazione se essa non è decisiva rispetto alla ratio della pronuncia; la mancata sottoposizione di una parte a misure di prevenzione non esclude, da sola, la comune causa illecita del contratto.
Non risulta, quindi, violata né la regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., né la disposizione di cui all’art. 2729 c.c., secondo la quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti" (sui limiti del controllo in sede di legittimità del ragionamento presuntivo si veda per tutte, Cass. n. 9054/2022).
Non viola l’onere della prova la decisione che fonda l’accertamento su una valutazione complessiva di elementi indiziari e risultanze istruttorie idonei a provare il fatto controverso.
Non risulta, quindi, violata né la regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., né la disposizione di cui all’art. 2729 c.c., secondo la quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti" (sui limiti del controllo in sede di legittimità del ragionamento presuntivo si veda per tutte, Cass. n. 9054/2022).
Il giudice può fondare la prova presuntiva su una valutazione unitaria degli indizi, purché la loro combinazione rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte d’appello ha accolto il primo motivo di gravame e ha dichiarato la nullità del contratto preliminare, ma non si è pronunciata in relazione alla domanda restitutoria conseguente alla pronuncia di nullità, pure formulata.
Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, dichiarata la nullità del contratto, omette di decidere sulla domanda restitutoria ritualmente proposta.
Al riguardo va sottolineato che, ai fini dell’applicazione della soluti retentio dell’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico (cfr. per tutte Cass. n. 16706/2020).
La non ripetibilità prevista dall’art. 2035 c.c. può riguardare anche prestazioni contrarie ai principi e alle esigenze etiche della morale sociale, valutati nel contesto e nel momento storico pertinenti. Nel caso concreto, il giudice di rinvio deve inoltre accertare l’avvenuto pagamento e verificare se la prestazione sia stata eseguita per uno scopo che costituiva offesa al buon costume anche da parte di chi l’ha eseguita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista dalla disposizione e se dovuto.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe un capo autonomo della sentenza e l’interesse a impugnare fosse già sorto, poiché può consentire alla parte parzialmente soccombente di reagire all’iniziativa impugnatoria altrui senza dover proporre preventivamente un’autonoma impugnazione.
- Il litisconsorzio necessario sussiste quando la domanda riguarda la costituzione o modifica di un rapporto plurisoggettivo unico o l’adempimento di una prestazione inscindibile comune; non sussiste per il solo fatto che la motivazione contenga un accertamento incidentale relativo a un terzo, privo di efficacia di giudicato nei suoi confronti.
- In mancanza di una regola di tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può utilizzare come prove atipiche le risultanze di indagini penali, purché siano idonee a offrire elementi di giudizio e siano sottoposte a confronto critico con le altre risultanze istruttorie.
- La prova presuntiva può derivare dalla valutazione complessiva e concordante di risultanze investigative e indizi specifici del caso; la mancata sottoposizione di una parte a indagini o misure di prevenzione non esclude da sola la partecipazione a un’operazione illecita.
- Quando il giudice dichiara la nullità del contratto, deve pronunciarsi anche sulla domanda restitutoria che sia stata ritualmente formulata e riproposta; l’omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Ai fini della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., il buon costume comprende non solo le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche i principi e le esigenze etiche della morale sociale, da valutare nel contesto e nel momento storico considerati.
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