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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25955/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta il 25 marzo 2014 da un fratello contro la sorella per l’accertamento della qualità di erede, per la quota di un terzo, del padre, deceduto ab intestato l’8 luglio 1999, in relazione a un complesso immobiliare in Saronno; per la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre, deceduta il 4 marzo 2009, ritenute lesive della legittima; per la divisione dell’asse; per la quota dei canoni locativi e per il rimborso di migliorie. La sorella non si oppose alla riduzione né allo scioglimento della comunione, ma contestò le altre pretese e chiese il riconoscimento dei crediti da lei vantati nella divisione. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 811 del 26 maggio 2017, riconobbe al fratello un terzo dell’eredità materna, ritenne il complesso non comodamente divisibile e attribuì alla sorella la quota di 7/18, subordinatamente al pagamento di euro 150.051,21; condannò inoltre la sorella a pagare euro 39.786,79 per canoni locativi sino al 31 dicembre 2015 e euro 42.422,34 quale quota dei depositi bancari. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4059 dell’8 ottobre 2019, confermò la non comoda divisibilità e l’assegnazione alla sorella, rideterminò il conguaglio in euro 167.222,22 oltre interessi dalla sentenza, riconobbe al fratello euro 19.057,50 oltre interessi e la quota di 4/18 dei canoni anche successivi al 31 dicembre 2015 sino alla definitività della divisione; respinse l’appello incidentale della sorella. In Cassazione la sorella, il cui ricorso notificato per primo è stato qualificato come principale, ha proposto sei motivi: (1) ha contestato l’esclusione dalla divisione di un bilocale ritenuto abusivo; (2) ha denunciato l’omessa considerazione di donazioni indirette ricevute dal fratello e di ulteriori elementi per la formazione dei conti ereditari; (3) ha contestato la mancata detrazione dai frutti delle imposte pagate e delle spese sostenute per produrli; (4) ha censurato il riconoscimento e la quantificazione del rimborso per migliorie, chiedendo anche di considerare le detrazioni fiscali fruite dal fratello; (5) ha invocato l’efficacia provvisoriamente esecutiva della pronuncia di divisione; (6) ha contestato la stima del complesso e l’omesso esame delle critiche ai costi per eliminare vizi e difetti. Il fratello ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, censurando la non comoda divisibilità, l’asserito vincolo di pertinenzialità tra abitazioni e fabbricato produttivo, la mancata rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica e l’esclusione del bilocale dalla divisione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale nei limiti precisati in motivazione; ha rigettato il primo e il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, esaminato congiuntamente al quinto. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto all’esclusione del bilocale: pur correggendo la motivazione della Corte d’Appello, ha confermato che il bene non poteva essere incluso nella divisione, non per la ragione edilizia originariamente indicata, ma per il disallineamento catastale oggettivo, poiché era stata creata una nuova unità abitativa autonoma, priva di identificazione e rendita catastale, con una difformità rilevante e palese. Sul secondo motivo ha respinto la censura relativa alle donazioni indirette, perché la deduzione era generica e non indicava le circostanze poste a fondamento dell’eccezione; ha invece accolto le censure concernenti imposte versate sui canoni e spese sostenute nell’interesse della comunione, rilevando che la domanda di rendiconto comporta la sistemazione contabile delle reciproche partite e che tali poste potevano essere dedotte anche in appello e documentate nella fase istruttoria. Ha accolto il terzo motivo, conseguentemente, perché ai frutti spettanti al coerede devono essere correlate le spese sostenute durante il giudizio per consentirne la produzione. Sul quarto motivo ha confermato che le migliorie accedono al bene comune e vanno considerate nella stima e nella liquidazione dei conguagli, ma ha accolto la censura sulla quantificazione del rimborso: il calcolo doveva essere effettuato sulla somma effettivamente richiesta, al netto delle detrazioni fiscali riconosciute dal coerede che aveva eseguito gli interventi. Ha rigettato il quinto motivo, escludendo la provvisoria esecutività del capo che attribuisce il bene indivisibile e del connesso conguaglio o rilascio, poiché tali statuizioni sono legate all’effetto costitutivo della divisione e presuppongono il passaggio in giudicato. Il ricorso incidentale del fratello è stato dichiarato inammissibile: le censure non investivano una distinta ratio della decisione, fondata sul pregiudizio che la separazione delle abitazioni avrebbe arrecato agli spazi destinati all’attività produttiva; inoltre, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per l’inammissibilità del ricorso incidentale è stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985

    La nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, comma introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418, terzo comma, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “formale” e “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti della dichiarazione di parte disponente o dell’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite.

    La nullità catastale è formale e testuale e sanziona l’omissione nell’atto della dichiarazione o attestazione richiesta sulla conformità catastale oggettiva. Nel giudizio di divisione giudiziale la conformità catastale oggettiva è condizione dell’azione; il giudice può prescindere dalla veridicità della dichiarazione salvo che la falsità emerga in modo palese dagli atti. È rilevante la difformità che incide sullo stato, sulla consistenza o sulla rendita catastale, come la creazione di una nuova unità immobiliare non censita.

  • art. 1418, terzo comma, c.c.

    La nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, comma introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418, terzo comma, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “formale” e “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti della dichiarazione di parte disponente o dell’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite.

    La nullità prevista dalla disciplina della conformità catastale è ricondotta alla nullità testuale di cui all’art. 1418, terzo comma, c.c.; nei limiti descritti dalla decisione, la sanzione colpisce l’omessa dichiarazione o attestazione richiesta, mentre una difformità palese e sostanziale può impedire l’effetto traslativo o divisorio.

  • art. 713 c.c.

    Questa Corte ha però affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. S.U. n. 25021/2019), aggiungendo altresì che l’applicazione della nullità anche alle comunioni di origine ereditaria si impone in ragione del fatto che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.

    La regolarità richiesta per la circolazione immobiliare opera come condizione dell’azione di divisione ereditaria sotto il profilo della possibilità giuridica. La divisione giudiziale non può produrre effetti che le parti non potrebbero realizzare mediante autonomia negoziale; resta possibile chiedere la divisione degli altri beni ereditari, escludendo gli edifici non commerciabili.

  • art. 564 c.c.

    Tuttavia, va ricordato che a diversa soluzione deve pervenirsi ai fini dell’applicazione dell’art. 564 c.c., in quanto è stato precisato che (Cass. n. 9813/2023) in tema di azione di riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte della donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.

    Nell’azione di riduzione, quando si deduce una donazione indiretta della cui esistenza occorra accertare il fatto, è sufficiente un’eccezione diretta al rigetto della pretesa avversaria e non è necessaria una domanda autonoma; l’eccezione deve comunque essere specificamente allegata.

  • art. 723 c.c.

    Questa Corte ha affermato il principio per cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna (Cass. n. 18548/2022).

    Il rendiconto relativo ai frutti del bene ereditario comune comporta la sistemazione complessiva delle partite reciproche: il coerede che ne ha tratto frutti deve corrispondere agli altri le rispettive quote, mentre può ottenere il rimborso delle spese necessarie o utili anticipate per conservare o migliorare il bene. La relativa richiesta può essere formulata per la prima volta in appello e non richiede un’autonoma domanda riconvenzionale.

  • art. 1110 c.c.

    Questa Corte ha affermato il principio per cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna (Cass. n. 18548/2022).

    Le spese necessarie o utili anticipate per la conservazione o il miglioramento del bene comune devono essere considerate nel rendiconto delle reciproche partite tra i coeredi e possono essere chieste anche in appello, senza necessità di eccezione o domanda riconvenzionale.

  • art. 720 c.c.

    Con specifico riferimento ai capi di condanna presenti in una sentenza di scioglimento della comunione, questa Corte ha precisato che, nel caso di assegnazione del bene comune indivisibile ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità (Cass. n. 2537/2019).

    L’assegnazione del bene indivisibile al condividente, con il connesso conguaglio, ha natura costitutiva e il capo relativo al conguaglio non è provvisoriamente esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione di assegnazione. Per la stessa ragione, il rilascio del bene assegnato presuppone il consolidamento dell’effetto costitutivo.

  • art. 282 c.p.c.

    Con specifico riferimento ai capi di condanna presenti in una sentenza di scioglimento della comunione, questa Corte ha precisato che, nel caso di assegnazione del bene comune indivisibile ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità (Cass. n. 2537/2019).

    La provvisoria esecutività non si estende al conguaglio collegato da un nesso di corrispettività alla statuizione costitutiva di assegnazione del bene in divisione; occorre il passaggio in giudicato della statuizione costitutiva.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Ne consegue che è erronea l’affermazione del Tribunale circa la novità della sollecitazione della parte a tenere conto delle spese sostenute per la produzione dei frutti (e degli oneri già versati a titolo di tassazione sui frutti percetti), e che è altrettanto erronea l’affermazione del giudice di appello, che si sofferma sulla genericità del contenuto della comparsa di risposta, senza avvedersi che si trattava di richiesta che ben poteva essere avanzata anche in appello, e che quindi poteva essere dettagliata, quanto al suo importo, avvalendosi della memoria riservata alla articolazione dei mezzi di prova ed alla produzione dei documenti.

    La richiesta di considerare nel rendiconto le spese di produzione dei frutti e gli oneri fiscali già pagati può essere specificata e documentata nella memoria destinata all’articolazione dei mezzi di prova e alla produzione documentale, anche quando la relativa deduzione sia formulata in appello.

  • art. 334 c.p.c.

    Ne deriva che cronologicamente risulta essere stato proposto per primo il ricorso della sorella, il che ne implica la qualificazione come ricorso principale, con conversione del ricorso di Volpi Gianluigi in ricorso incidentale, essendo stato comunque avanzato nel rispetto dei termini per la sua proponibilità.

    Quando le impugnazioni sono proposte nella stessa giornata, la priorità cronologica risultante dall’orario della notifica determina quale sia principale e quale incidentale; l’impugnazione incidentale proposta nel termine conserva la propria ammissibilità secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 371 c.p.c.

    La deduzione è priva di fondamento, dovendo darsi continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere avanzata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

    L’impugnazione incidentale tardiva in Cassazione può essere proposta con il controricorso anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale e può investire un capo autonomo della decisione, senza che rilevi la preesistenza dell’interesse a impugnare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso incidentale è inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per detta impugnazione.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità catastale prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della L. 52/1985 è formale e testuale; nei giudizi di trasferimento o divisione giudiziale di immobili, la conformità catastale oggettiva opera come condizione dell’azione. La dichiarazione o attestazione può essere scrutinata senza verificarne in via ordinaria la veridicità, salvo che la falsità emerga palesemente dagli atti. È rilevante la difformità che incide su stato, consistenza, categoria, classe o rendita, compresa la creazione di una nuova unità immobiliare non censita.
  • Il giudice della divisione ereditaria non può attribuire effetti che le parti non potrebbero conseguire mediante autonomia negoziale; i beni non commerciabili per una causa di nullità restano esclusi dalla divisione, senza impedire lo scioglimento della comunione sugli altri beni ereditari.
  • Nel rendiconto dei frutti di un bene ereditario comune devono essere considerate le reciproche poste di dare e avere: il coerede che ha utilizzato o amministrato individualmente il bene deve corrispondere agli altri la loro quota dei frutti, ma può ottenere il rimborso delle spese necessarie o utili anticipate per conservare o migliorare il bene e degli oneri fiscali pertinenti. La domanda di rendiconto consente la sistemazione contabile complessiva senza necessità di autonoma domanda riconvenzionale; le spese possono essere chieste anche in appello e specificate e documentate nella fase istruttoria.
  • Le migliorie eseguite da un condividente accedono al bene comune e devono essere considerate nella stima del bene e nella determinazione delle quote e dei conguagli. Il distinto rimborso degli esborsi va quantificato secondo la somma effettivamente richiesta, tenendo conto delle detrazioni fiscali fruite dall’autore degli interventi.
  • La statuizione di assegnazione del bene indivisibile in sede di divisione ha natura costitutiva; il conguaglio ad essa correlato non è provvisoriamente esecutivo prima del passaggio in giudicato. Anche il rilascio del bene assegnato presuppone il consolidamento dell’effetto costitutivo.
  • La valutazione di comoda divisibilità è riservata al giudice di merito e considera la concreta possibilità di attribuire porzioni autonome e funzionali senza pregiudizio economico, tenendo conto della fattibilità degli interventi edilizi, della disciplina urbanistica e dell’eventuale compromissione dell’unitaria funzionalità del complesso; in Cassazione la censura deve investire tutte le rationes autonome poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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