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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25689/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La società resistente aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona un decreto ingiuntivo per euro 158.100,00, quale acconto relativo alla costruzione di vasche e opere accessorie per un impianto di biogas ad Aviano. La società ricorrente, che aveva pagato euro 50.000,00, si era opposta sostenendo che le perdite d’acqua riscontrate in alcune vasche di Aviano giustificassero la sospensione del pagamento e la riduzione del corrispettivo, quantificando in euro 120.000,00 i costi di ripristino. Aveva inoltre dedotto vizi delle opere realizzate dalla stessa subappaltatrice per un diverso impianto a Magliano, chiedendo, tra l’altro, la riduzione del prezzo già pagato di euro 250.000,00, la restituzione di euro 157.600,00 e il risarcimento di euro 232.000,00. La ricorrente aveva anche dichiarato di avere risolto il contratto con lettera del 31 gennaio 2013, dopo avere sollecitato l’intervento della controparte e dopo l’allontanamento di quest’ultima dal cantiere per ragioni di sicurezza. La resistente aveva chiesto il pagamento del residuo di euro 108.100,00 e, in via riconvenzionale, un indennizzo per il mancato guadagno conseguente alla riduzione delle opere e al recesso. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 412/2016, respinse l’opposizione, ritenne inammissibili le domande relative a Magliano e condannò la ricorrente a pagare euro 108.100,00 oltre a euro 30.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 197/2020, depositata il 14 febbraio 2020, rigettò l’appello. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: i primi due denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi, rispettivamente in tema di vizi delle opere di Aviano e di lavori che sarebbero rimasti incompiuti; il terzo contestava, per violazione degli artt. 36, 167 e 645 c.p.c., l’ammissibilità della domanda riconvenzionale della creditrice opposta per l’indennizzo ex art. 1671 c.c.; il quarto denunciava l’omesso esame dell’allontanamento della subappaltatrice dal cantiere per inosservanze in materia di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, essendovi una doppia conforme e applicandosi ratione temporis l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; tale carenza non poteva essere sanata con la memoria ex art. 378 c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato: la domanda riconvenzionale dell’opposta, tempestivamente proposta nella comparsa di risposta, era ammissibile perché relativa a un controcredito originato dal medesimo rapporto contrattuale e reattivo alle domande dell’opponente, che aveva ampliato il thema decidendum contestando vizi e incompletezze, chiedendo la riduzione del prezzo e la compensazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima preclusione derivante dalla doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La ricorrente, pertanto, ha evidenziato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito non nel ricorso, ma soltanto in memoria e quindi tali considerazioni non possono essere prese in considerazione da questa Corte.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda denunciare il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare nel ricorso le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrarne la diversità; non può colmare tale omissione con la memoria.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata prima dell’udienza ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non può infatti integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.

    La memoria depositata prima dell’udienza può chiarire e illustrare motivi già compiutamente formulati nel ricorso, ma non può integrarli né introdurre elementi necessari a renderli ammissibili.

  • art. 36 c.p.c.

    In questo caso tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale (vedere per tutte Cass. n. 5415/2019).

    La domanda riconvenzionale dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve avere il collegamento richiesto dall’art. 36 c.p.c. con il titolo già dedotto in causa o con quello introdotto come eccezione o domanda riconvenzionale.

  • art. 167 c.p.c.

    La pronuncia delle Sezioni Unite n. 26727/2024 ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, cosicché non è più sostenibile, dunque, una lettura restrittiva del ruolo dell’opposto, che può non solo proporre domande reattive, ma anche domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria e ciò anche nella prima udienza e nella memoria di cui al sesto comma dell’art. 183 c.p.c.

    La Corte richiama l’evoluzione interpretativa delle facoltà dell’opposto e afferma che questi può proporre tempestivamente una domanda nuova, anche senza una riconvenzionale dell’opponente, se essa rientra nell’area sostanziale della domanda originaria; nel caso concreto la domanda di indennizzo è stata ritenuta ammissibile in quanto relativa allo stesso rapporto contrattuale e conseguente all’ampliamento del thema decidendum.

  • art. 645 c.p.c.

    Considerato che l’orientamento di questa Corte è ormai chiaramente orientato nella direzione di un ampliamento delle facoltà difensive dell’opposto, nell’ottica di parificarne la posizione all’attore nel giudizio ordinario, si deve concludere che correttamente la Corte d’appello ha qualificato la domanda della società creditrice opposta quale ammissibile reconventio reconventionis, trattandosi di domanda attinente al rapporto di dare/avere con la controparte che trova origine e causa nello stesso rapporto contrattuale e dipende dallo stesso contratto fatto valere dall’opposta.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le facoltà difensive dell’opposto non sono limitate in modo assoluto alla domanda monitoria: è ammissibile una domanda riconvenzionale reattiva collegata al medesimo rapporto contrattuale, proposta tempestivamente e con pieno contraddittorio.

  • art. 633 c.p.c.

    A fronte di tale nuova richiesta appare consequenziale, poiché ha natura di reazione difensiva, la domanda proposta dall’opposta, volta a far valere un ulteriore controcredito basato sullo stesso contratto e liquidabile dal giudice e non azionabile con il ricorso monitorio in quanto privo dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c.

    Un controcredito derivante dal medesimo contratto può essere fatto valere con domanda nel giudizio di opposizione quando non possiede i requisiti necessari per essere azionato in via monitoria.

  • art. 1671 c.c.

    Considerato che l’orientamento di questa Corte è ormai chiaramente orientato nella direzione di un ampliamento delle facoltà difensive dell’opposto, nell’ottica di parificarne la posizione all’attore nel giudizio ordinario, si deve concludere che correttamente la Corte d’appello ha qualificato la domanda della società creditrice opposta quale ammissibile reconventio reconventionis, trattandosi di domanda attinente al rapporto di dare/avere con la controparte che trova origine e causa nello stesso rapporto contrattuale e dipende dallo stesso contratto fatto valere dall’opposta.

    La decisione non elabora un’autonoma interpretazione sostanziale dell’art. 1671 c.c.; conferma l’ammissibilità processuale della domanda di indennizzo per recesso, proposta come domanda riconvenzionale connessa al rapporto contrattuale già controverso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, si è di fronte alla cosiddetta doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5 c.p.c., applicabile ratione temporis poiché il giudizio d’appello è iniziato nel 2016.

    La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo incontra, nel regime della doppia conforme applicabile ratione temporis, il limite dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; il ricorso deve confrontare specificamente le diverse ragioni fattuali delle decisioni di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre tempestivamente una domanda ulteriore rispetto a quella monitoria quando essa sia collegata alla medesima vicenda sostanziale o al rapporto contrattuale già dedotto, anche se l’opponente si è limitato a formulare eccezioni e a chiedere la revoca del decreto. La domanda può assumere natura reattiva quando l’opponente amplia il thema decidendum contestando l’esecuzione del contratto e chiedendo riduzione del corrispettivo, compensazione o restituzione.
  • La possibilità per l’opposto di introdurre una domanda connessa va valutata anche in rapporto alla tempestività della sua proposizione e all’effettiva possibilità per le parti di svolgere il contraddittorio e l’istruttoria nel rispetto delle scansioni processuali.
  • Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado, la censura di omesso esame di un fatto decisivo soggiace al regime della doppia conforme: il ricorrente deve indicare nel ricorso le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrare che sono diverse; non può farlo per la prima volta con la memoria ex art. 378 c.p.c.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. è diretta a chiarire e illustrare motivi già compiutamente enunciati nel ricorso per cassazione e non può integrare motivi incompleti né introdurre le allegazioni necessarie alla loro ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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