Cassazione Civile, Sentenza n. 25692/2026 del 22/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La ricorrente aveva intrattenuto trattative con la società per la fornitura e la messa in opera di infissi e serramenti destinati al proprio appartamento. Dopo un preventivo di euro 135.188,00, aveva versato euro 25.862,32. Sosteneva che il contratto non si fosse perfezionato per mancata accettazione della proposta e, in subordine, chiedeva di accertare la risoluzione per inadempimento o per mutuo dissenso; aveva inoltre invocato il recesso senza penalità previsto dalla disciplina consumeristica e la restituzione dell'acconto. La società sosteneva invece che il contratto fosse stato concluso nel 2003 e chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento degli esborsi sostenuti e del mancato guadagno. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 846/2017, qualificò il rapporto come appalto, dichiarò il contratto sciolto per recesso della committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. e riconobbe alla società un credito di euro 52.336,69, oltre a disporre la restituzione dell'acconto. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 22/2021, respinse entrambi gli appelli. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha contestato la qualificazione del rapporto come appalto anziché vendita; con il secondo ha censurato l'accertamento della conclusione del contratto e la valutazione degli indizi, lamentando anche l'omesso esame del comportamento successivo delle parti e il travisamento della prova; con il terzo ha contestato che il coniuge avesse concluso il contratto in suo nome e la sussistenza dei presupposti della rappresentanza; con il quarto ha contestato l'esclusione del recesso consumeristico, deducendo l'applicabilità della disciplina vigente e l'assenza di una valida ragione di esclusione; con il quinto ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva esaminato il motivo con cui era stata censurata la dichiarazione di assorbimento delle domande subordinate di risoluzione per inadempimento della società o per mutuo dissenso.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi. Ha confermato la qualificazione del rapporto come appalto, poiché l'attività di progettazione e produzione di infissi personalizzati per lo specifico immobile prevaleva sulla mera fornitura dei materiali. Ha ritenuto non censurabile l'accertamento della conclusione del contratto, fondato sulla valutazione complessiva di più indizi, e ha escluso il travisamento della prova, trattandosi invece di contestazione della valutazione probatoria. Quanto alla sottoscrizione del coniuge, ha ritenuto accertato un comportamento della ricorrente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'esistenza dei poteri rappresentativi. Ha inoltre escluso il diritto di recesso consumeristico, poiché il rapporto aveva ad oggetto beni realizzati su misura e personalizzati, per i quali tale diritto è escluso, e il recesso era stato comunque esercitato cinque anni dopo la conclusione del contratto. Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alle domande subordinate di risoluzione per inadempimento della società o per mutuo dissenso, incorrendo in omessa pronuncia. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1655 c.c.
La Corte d’appello ha appunto accertato che l’attività lavorativa volta alla produzione degli infissi e serramenti era, nel caso in esame, prevalente rispetto alla fornitura del materiale, cosicché l’adattamento dei beni alle specifiche esigenze della controparte non era meramente accessorio e strumentale alla fornitura.
La qualificazione come appalto è giustificata quando, in base alla causa concreta del rapporto, prevale l'attività lavorativa di progettazione e produzione rispetto alla fornitura dei materiali.
art. 1388 c.c.
Orbene la Corte d’appello ha considerato le circostanze che chi aveva sottoscritto l’ordine fosse il marito e convivente dell’attrice, che la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale avesse affermato che era stato incaricato di richiedere un preventivo e del quale è risultato dimostrato in primo grado il coinvolgimento “con altri soggetti impegnati nel cantiere e nei vari sopralluoghi e nelle parziali esecuzione e consegna delle opere della Capoferri” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), cosicché è risultato provato un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito, con tutto ciò che ne è conseguito.
La Corte ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'imputazione degli effetti del contratto alla rappresentata, le circostanze concrete dalle quali risultava un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione del conferimento dei poteri rappresentativi.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La Corte d’appello ha motivato il ragionamento presuntivo che l’ha portata a ritenere dimostrata la conclusione del contratto, cosicché il relativo capo di sentenza non è affetto da nullità causata da vizio motivazionale.
La conclusione del contratto può essere accertata mediante una valutazione complessiva di indizi; la contestazione della loro valutazione logica non integra, di per sé, travisamento della prova o nullità della motivazione.
art. 55, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 206/2005
Come si è già visto, secondo l’accertamento in fatto del giudice di merito, oggetto del contratto era la preparazione e redazione di un progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per lo specifico immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente. Si tratta, pertanto, di appalto d’opera (correttamente la ricorrente contesta la qualificazione del medesimo quale prestazione di servizi) che è consistito nella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché la ricorrente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice del consumo, recesso che ha d’altro canto esercitato dopo cinque anni dalla conclusione del contratto.
Il diritto di recesso del consumatore è escluso per un contratto avente a oggetto beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, anche quando il rapporto sia qualificato come appalto d'opera.
art. 112 c.p.c.
Tale specifico motivo di gravame è stato del tutto pretermesso dalla Corte d’appello, che è pertanto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, che la ricorrente ha correttamente veicolato richiamando il parametro di cui al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.
Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza d'appello che omette di decidere uno specifico motivo di gravame.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Tale specifico motivo di gravame è stato del tutto pretermesso dalla Corte d’appello, che è pertanto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, che la ricorrente ha correttamente veicolato richiamando il parametro di cui al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.
L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Quando un contratto comprende sia la produzione o realizzazione di un bene sia la fornitura dei materiali, la distinzione tra vendita e appalto dipende dalla causa concreta: ricorre l'appalto se l'attività lavorativa diretta alla produzione del bene prevale sulla fornitura, mentre l'adattamento del bene alle esigenze del committente è accessorio alla vendita quando la fornitura costituisce l'oggetto principale.
- La conclusione di un contratto può essere desunta da una valutazione complessiva di indizi quali il pagamento di un acconto, la documentazione fiscale e commerciale e la condotta delle parti; la censura della valutazione logica di tali elementi non coincide con il travisamento della prova, che riguarda una svista sul fatto probatorio in sé.
- L'apparenza del potere rappresentativo può essere opposta al rappresentato quando il terzo abbia fatto affidamento incolpevole sull'esistenza dei poteri e il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo idoneo a ingenerare la ragionevole convinzione del loro conferimento.
- Il diritto di recesso del consumatore non opera per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati secondo le specifiche individuali del consumatore; l'esclusione riguarda l'oggetto del contratto e non dipende dal fatto che il professionista abbia già iniziato o meno l'esecuzione.
- La mancata decisione su uno specifico motivo di gravame integra omessa pronuncia e determina la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice competente perché esamini la censura rimasta inevasa.
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