Cassazione Civile, Ordinanza n. 01437/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita di merce tra due società. La venditrice aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per euro 13.323,06, somma corrispondente ai dazi doganali e alle spese di trasporto dalla Cina che assumeva di aver anticipato nell’interesse dell’acquirente. La corte d’appello ha però revocato il decreto, ritenendo decisivo che la creditrice opposta non avesse provato il credito, limitandosi a produrre alcune fatture, non sufficienti a dimostrare l’effettivo sostenimento degli esborsi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1475, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, pacifico il contratto di vendita, il giudice d’appello avrebbe dovuto solo verificare l’esistenza di un accordo derogatorio della regola dell’art. 1475 c.c., che pone le spese della vendita a carico del compratore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale richiamato, in modo ritenuto apodittico, un possibile accordo tra le parti che addossava al venditore le spese di trasporto e dazi, senza adeguata motivazione e senza complessiva valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello non ha violato le regole sull’onere della prova né l’art. 1475 c.c., ma ha compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, rilevando che la società attrice in opposizione non aveva provato di avere effettivamente sostenuto le spese di trasporto e dogana, e che la fattura da sola non basta a provare il credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che la non contestazione del contratto di compravendita non implica la non contestazione degli specifici esborsi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un’argomentazione svolta dalla corte d’appello ad abundantiam, priva di autonoma portata decisoria; in ogni caso, tale argomento era comunque superfluo rispetto alla ratio decidendi fondata sulla mancanza di prova del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nelle vendite, salvo patto contrario, le spese del contratto sono a carico del compratore; la Corte ha però precisato che nel caso concreto il decisum non dipendeva dalla disciplina delle spese di vendita, ma dalla mancata prova dell’effettivo esborso preteso in giudizio
l’onere di provare il credito azionato grava su chi lo deduce; in opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta deve dimostrare con mezzi ordinari l’esistenza del credito, non bastando la sola fattura
la non contestazione del rapporto di compravendita non comporta automatica non contestazione degli esborsi specifici allegati a titolo di credito
la censura non poteva fondarsi su una critica alla valutazione del materiale istruttorio, trattandosi di argomentazione ad abundantiam e non decisiva
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
i motivi sono stati prospettati come violazione di legge, ma il primo attingeva in realtà un accertamento di fatto e il secondo una motivazione non decisiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura prodotta dal creditore non costituisce da sola prova del credito: l’opposto deve dimostrare l’effettivo fondamento dell’obbligazione con ordinari mezzi di prova.
- La mancata contestazione dell’esistenza di un rapporto contrattuale non equivale alla mancata contestazione di tutti gli specifici esborsi o poste di credito che ne derivano; ciascun fatto costitutivo del credito va provato o, se del caso, specificamente non contestato.
- La violazione di legge non può essere dedotta per sovvertire un mero accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla prova del credito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’affermazione della sentenza di merito svolta solo ad abundantiam, quando tale affermazione non integra la ratio decidendi e non incide sul dispositivo.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ragione autonoma e sufficiente, le censure rivolte a ulteriori argomenti aggiuntivi sono inammissibili per difetto di interesse.
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