Cassazione Penale, Sentenza n. 31518/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità degli imputati per più delitti di ricettazione, unificati solo sotto il profilo sanzionatorio per continuazione, rideterminando la pena dopo aver escluso le frazioni riferite ai reati prosciolti. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo che, poiché i beni di provenienza delittuosa erano stati rinvenuti in un unico contesto spazio-temporale e provenivano da diversi reati presupposto, si sarebbe dovuto configurare un unico reato di ricettazione e non più fattispecie autonome con conseguente eliminazione dell'aumento per continuazione; 2) vizio di motivazione sulla misura dell'aumento per continuazione, ritenuto apodittico, e sulla mancata concessione della massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente argomentato la scelta sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, soprattutto, aspecifici perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese. Ha affermato che, in tema di ricettazione, la ricezione di una pluralità di beni ciascuno con autonoma e distinta provenienza delittuosa integra una pluralità di reati, anche se i beni sono ricevuti nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona. Ha inoltre rilevato che l'aumento per continuazione di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa, essendo inferiore a un decimo della pena edittale minima, non richiedeva un particolare corredo motivazionale. Conseguentemente, ha applicato le conseguenze dell'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha anche escluso che l'asserita prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello potesse essere rilevante, poiché il ricorso inammissibile non perfeziona il rapporto impugnatorio.
Norme richiamate
In tema di ricettazione, la ricezione di beni di autonoma e distinta provenienza delittuosa integra una pluralità di reati, non un unico reato, anche se i beni sono acquisiti nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata non può essere utilmente dedotta quando il ricorso è inammissibile; il rilievo dell'estinzione richiede un ricorso ammissibile o comunque un vizio della decisione che imponga la verifica ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- In materia di ricettazione, la pluralità dei beni ricevuti comporta pluralità di reati quando ciascun bene abbia autonoma identità e distinta provenienza delittuosa; l'unità del contesto di ricezione non è sufficiente a trasformare la condotta in un unico reato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aumento di pena per continuazione, quando è di entità molto contenuta rispetto al minimo edittale, non richiede una motivazione particolarmente analitica.
- La deduzione della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello non è utile se il ricorso è inammissibile, perché il rapporto impugnatorio non si perfeziona e gli eventi successivi alla decisione impugnata restano irrilevanti ai fini estintivi.
Come è indicizzato
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