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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21952 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità - Fattispecie in tema di donazione tra genitori e figli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la donazione di terreni edificabili effettuata dalla contribuente alle due figlie, seguita dopo circa due mesi dalla vendita dei terreni alla società Abet Laminati, ritenendo che le donazioni fossero simulate o comunque realizzate mediante interposizione al solo scopo di evitare la tassazione della plusvalenza. La Commissione tributaria regionale aveva considerato la sequenza degli atti, la coincidenza tra il valore dichiarato nella donazione e il prezzo di vendita e la ravvicinata successione temporale come elementi sufficienti a dimostrare l'elusione. La contribuente ha sostenuto che le donazioni fossero reali, che il prezzo fosse stato effettivamente pagato alle figlie e che non vi fosse alcuna plusvalenza imponibile a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento. Ha precisato che l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 può applicarsi anche in assenza di frode e quando le operazioni siano effettive, se lo strumento giuridico è usato in modo improprio o deviante per ottenere un vantaggio fiscale. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva escluso in modo apodittico lo spirito di liberalità, senza considerare adeguatamente la libertà dei genitori di pianificare la successione e gli elementi documentali che dimostravano l'effettivo trasferimento alle figlie e l'incasso del prezzo da parte loro. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    La norma non richiede necessariamente una frode o una simulazione assoluta: può operare anche quando un negozio reale e valido sia utilizzato in modo improprio, ingiustificato o deviante per eludere il regime fiscale. Occorrono comunque elementi probatori gravi, precisi e concordanti e una valutazione concreta dell'effettiva titolarità del reddito.

  • Art. 769 c.c.

    La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra.

    La donazione tra genitore e figlio non può essere considerata priva di spirito di liberalità soltanto perché il bene viene successivamente venduto, anche a breve distanza di tempo. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente che il trasferimento gratuito non è stato effettivo o era diretto esclusivamente a eludere l'imposta.

  • Artt. 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione applicabile all'epoca

    Le disposizioni disciplinano la determinazione delle plusvalenze immobiliari. La contribuente sosteneva che, assumendo come costo di acquisizione il valore attribuito al bene nella donazione, coincidente con il prezzo di successiva vendita, non risultasse alcuna plusvalenza imponibile.

  • Art. 1414 c.c.

    La CTR lo aveva richiamato per qualificare fiscalmente le donazioni come simulate. La Cassazione ha rilevato l'incoerenza di una motivazione che qualificava contemporaneamente gli atti come nulli e simulati e ha ritenuto non dimostrata l'inesistenza dell'effettiva attribuzione patrimoniale.

Massime di principio

  • Una donazione reale tra genitore e figlio, seguita dalla vendita del bene, non è automaticamente elusiva né simulata solo per la sua vicinanza temporale alla vendita o perché il prezzo di vendita coincide con il valore indicato nella donazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'interposizione anche senza provare una frode, ma deve dimostrare con presunzioni gravi, precise e concordanti che il reddito apparteneva sostanzialmente al soggetto interposto.
  • Nei rapporti familiari deve essere considerata la libertà del genitore di pianificare la successione e di trasferire beni ai figli; non esiste un obbligo di scegliere la soluzione fiscalmente più onerosa.
  • Per valutare la genuinità della donazione sono rilevanti l'effettivo trasferimento della proprietà, il pagamento del prezzo ai donatari, l'autonoma disponibilità del ricavato e la presenza di una concreta attribuzione patrimoniale.
  • Una motivazione giudiziale non può limitarsi a dedurre l'elusione dalla sola sequenza temporale degli atti o dall'assenza di una diversa ragione economica: deve confrontarsi con la documentazione e con le spiegazioni alternative compatibili con una donazione autentica.

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