Cassazione Penale, Sentenza n. 47037/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30/10/2023 che aveva ridotto la pena loro inflitta in primo grado in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. Sarti deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza, sostenendo la propria estraneità al reato. Darra lamenta l'omessa motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e contesta la mancata rideterminazione della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata in primo grado per tre anni in base alla pena di dieci anni, poi ridotta in appello al di sotto di tale soglia.
La decisione
Il ricorso di Sarti è dichiarato inammissibile (perché deduce vizi di colpevolezza non ammessi in ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis e, inoltre, è generico). Per Darra il ricorso è inammissibile nella parte relativa alle cause di proscioglimento immediate, ma è invece accolto parzialmente con annullamento limitato alla statuizione sulla durata della libertà vigilata: la Cassazione ha ritenuto che, riducendosi la pena al di sotto dei 10 anni, non trovasse più applicazione l'art. 230 n.1 c.p. (minimo 3 anni) e che avrebbe dovuto essere considerato l'art. 228, comma 5 (minimo 1 anno); la sentenza impugnata aveva confermato i tre anni senza motivazione, configurando violazione di legge. Conseguentemente la Corte ha annullato per la parte relativa alla libertà vigilata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Per Sarti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola l'accordo tra difensore e P.M. e il procedimento di cui alla preclusione di impugnazione: il ricorso per Cassazione è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili doglianze su motivi rinunciati e su molte questioni di merito e di pena salvo che la pena sia illegale o ecceda i limiti edittali.
Prevede le cause di proscioglimento immediate; la mancata motivazione sull'eventuale esistenza di tali cause, se dedotta nel ricorso ex art. 599-bis, è in genere inammissibile se la questione è stata oggetto di rinuncia nel concordato salvo specifiche eccezioni.
Stabilisce l'applicazione della libertà vigilata quando la pena di reclusione è di almeno dieci anni e ne fissa la durata minima in tre anni; la sua applicabilità dipende dalla effettiva entità della pena inflitta.
art. 228 cod. pen. (previgente, comma 5)
Indica una diversa misura minima per la libertà vigilata (un anno) che risulta applicabile quando la pena è determinata al di sotto della soglia prevista dall'art. 230; la rideterminazione della misura deve essere motivata dal giudice del merito.
Dispositivo sostanziale relativo al delitto di cui erano accusati i ricorrenti (illecita detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti); richiamato per contestualizzare il reato oggetto del procedimento.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze rese in base all'art. 599-bis c.p.p. sono molto limitati: ammissibili solo i motivi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del P.M. e il contenuto difforme della pronuncia; molte doglianze di merito e di motivazione sono inammissibili.
- Le censure generiche o prive di specifica motivazione in cassazione vengono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione il vizio che rientra nelle tipologie ammesse.
- Quando una rideterminazione della pena in appello incide sull'applicabilità o sulla durata di una misura di sicurezza (es. libertà vigilata), il giudice che conferma o modifica la misura è tenuto a motivare specificamente la scelta alla luce della nuova entità della pena; l'assenza di motivazione può determinare annullamento e rinvio.
- Se la pena viene ridotta al di sotto della soglia di una norma speciale che comporta un periodo minimo per una misura di sicurezza, deve essere verificata l'applicabilità della norma alternativa (con la relativa durata minima) e la misura va riconsiderata dal giudice di merito.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende se non è ravvisabile una sua assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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