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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32230/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime condotte di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, aggravate ai sensi dell'art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990, nonché del reato di cui all'art. 391-ter c.p., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e processuale, richiamando gli artt. 192 e 544, comma 1, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e difetto dell'elemento soggettivo. La difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione probatoria, fondata sul ritrovamento nella disponibilità dell'imputato di buste contenenti stupefacente e telefoni, sostenendo che egli non fosse consapevole del contenuto delle buste. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva qualificata, richiamando gli artt. 132, 133, 62-bis e 99 c.p. La difesa ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le censure investissero la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione quando, come nel caso concreto, la motivazione sia congrua, completa e razionale. La sentenza d'appello aveva valorizzato il ritrovamento delle buste contenenti stupefacente e telefoni nella disponibilità dell'imputato e aveva ritenuto inverosimile che egli ignorasse il contenuto delle buste, escludendo che il soggetto che intendeva introdurre droga e telefoni in carcere avrebbe coinvolto un detenuto del tutto ignaro. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivati il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, fondati sulla negativa personalità dell'imputato, sui numerosissimi precedenti penali e sulla gravità del fatto. Ha inoltre ritenuto congruamente motivato il riconoscimento della recidiva qualificata, in ragione dei molteplici precedenti e della gravità della condotta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990

    Aggravante contestata per le condotte di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della relativa contestazione.

  • art. 391-ter c.p.

    Reato contestato unitamente alle plurime condotte di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; il testo non ne descrive autonomamente la condotta.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio a fronte di motivazione congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 544, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione della decisione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha escluso che la pena fosse frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato per valutare la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche; è sufficiente il richiamo a uno degli elementi previsti, se ritenuto prevalente.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dai precedenti penali e dalla gravità del fatto.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata, ritenuto motivato sulla base dei molteplici precedenti e dell'accresciuta pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione del fatto quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa e immune da contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • La disponibilità materiale di involucri contenenti sostanze stupefacenti e telefoni, unitamente alla valutazione di inverosimiglianza dell'ignoranza del loro contenuto, può sorreggere logicamente l'affermazione della consapevolezza dell'imputato, se il percorso inferenziale del giudice di merito è adeguatamente motivato.
  • Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., quando lo ritenga prevalente e decisivo; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento prospettato.
  • La determinazione della pena non è censurabile in cassazione quando non risulti frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Il riconoscimento della recidiva qualificata può essere motivato mediante il riferimento ai molteplici precedenti penali, alla gravità del fatto e alla conseguente maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

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