Cassazione Civile, Ordinanza n. 26485/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di un socio al 25% di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a maggior reddito non dichiarato che l’Ufficio assumeva derivare dalla percezione di utili extracontabili. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la commissione provinciale aveva accolto il ricorso; la commissione regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che, pur operando in linea generale la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati nelle società a base familiare/ristretta, nel caso concreto tale presunzione non si fosse in realtà mai radicata perché dagli atti ispettivi risultava che gli utili erano stati immessi nel ciclo produttivo e non distribuiti. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme sul contenuto motivazionale della sentenza tributaria e civile; (2) violazione delle norme sulla sospensione necessaria del processo, lamentando che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione resa nel processo promosso dalla società per l’annullamento del medesimo accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente né mancante, ma chiara, coerente e sufficiente a spiegare perché la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non potesse operare nel caso concreto, essendo stato accertato che tali utili erano stati reinvestiti nella società. Quanto al secondo, ha affermato che, in presenza di pregiudizialità tecnica e di definizione del giudizio pregiudicante con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., potendo al più essere disposta facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c.; pertanto la CTR non era tenuta a sospendere il processo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di lite. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per mancanza o mera apparenza della motivazione, non un generico difetto di sufficienza argomentativa.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza per censurare la pretesa motivazione apparente della decisione tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente quale norma del processo tributario asseritamente violata dalla sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
Norma richiamata quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato ricorso alla sospensione del processo.
Norma richiamata nel motivo relativo alla disciplina del processo tributario e alla sospensione.
La sospensione necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge.
Se la sospensione è stata disposta in casi non obbligatori, può essere chiesta la prosecuzione.
La sospensione del giudizio pregiudicato, in presenza di pregiudizialità tecnica e sentenza non irrevocabile, è eventualmente facoltativa.
In caso di successivo conflitto tra giudicati, trova applicazione la disciplina degli effetti della riforma o cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alla soccombenza dell’amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non coincide con la mera insufficienza argomentativa: è denunciabile solo la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, mentre il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non basta.
- In tema di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la presunzione non opera se dagli atti emerge in modo chiaro che gli utili non sono stati distribuiti ma reinvestiti nella società; in tal caso manca il presupposto stesso dell’operatività presuntiva.
- Quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica, la sospensione del processo pregiudicato non è automaticamente obbligatoria se il giudizio pregiudicante è stato già definito con sentenza non passata in giudicato, salvo specifica previsione normativa; in difetto, la sospensione può essere solo facoltativa.
- In cassazione la censura sulla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. è infondata se il giudice di merito, pur in presenza di altro giudizio pendente, non era tenuto ad attendere il giudicato della causa pregiudicante.
- Se il giudice di merito dà conto, con motivazione coerente e intellegibile, delle ragioni per cui ritiene insussistenti i presupposti della pretesa fiscale, la sentenza resiste alla censura di motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →