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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12507/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di una cartella di pagamento e di altri atti di riscossione relativi a più ruoli. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento e la cartella presupposta; in appello la commissione tributaria regionale aveva a sua volta accolto parzialmente l'impugnazione, annullando una delle cartelle. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione prevista dalla l. 197/2022. La Corte ha quindi esaminato se vi fossero i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in base alla disciplina della definizione agevolata e, in subordine, se la rinuncia al ricorso potesse produrre effetti estintivi ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha rilevato che era stata prodotta solo la comunicazione dell'agente della riscossione con l'indicazione delle rate, ma non anche la dichiarazione di adesione e la documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata; inoltre la rinuncia era sottoscritta dal solo difensore, senza procura speciale a rinunciare, ma soltanto con poteri di conciliare e transigere.

La decisione

La Corte non ha dichiarato l'estinzione del processo né per la definizione agevolata né per rinuncia ex art. 390 c.p.c.; ha invece dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a impugnare, rilevando che la rinuncia, pur inefficace a produrre estinzione per difetto dei requisiti formali, esprimeva comunque il sopravvenuto venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e l'agente della riscossione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura sopravvenuta dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231 e 232, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    "i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti"; pagamento in unica soluzione o fino a diciotto rate

    la definizione agevolata consente l'estinzione dei carichi alle condizioni e nei termini previsti dalla legge, mediante versamento delle somme dovute a titolo di capitale e spese, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio

  • art. 1, commi 235 e 236, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    "il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà"; "assume l'impegno a rinunciare"; "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione"

    ai fini dell'estinzione del giudizio occorrono la dichiarazione di adesione, l'indicazione dei giudizi pendenti, l'impegno alla rinuncia e la produzione della documentazione richiesta; la sospensione non equivale a estinzione

  • art. 12-bis d.l. 11 agosto 2025, n. 84 conv. in l. 108/2025

    "l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata"; "l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio"

    la norma interpretativa chiarisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista

  • art. 390 c.p.c.

    "rinuncia"; "procura speciale"

    la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi solo se sottoscritta dalla parte o da difensore munito di procura speciale a rinunciare; la mera procura a conciliare e transigere non basta

  • art. 370 c.p.c.

    termine per il deposito della memoria del resistente

    la memoria dell'Agenzia è stata ritenuta tardiva e quindi irrilevante ai fini decisori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    il raddoppio del contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta, ma solo a quella originaria, perché la ratio è sanzionare impugnazioni dilatorie o pretestuose

Massime di principio

  • Per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di adesione a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, il giudice deve verificare la produzione congiunta della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell'agente della riscossione contenente il piano di pagamento e della prova del versamento della prima o unica rata, ove richiesti dalla disciplina applicabile.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a produrre l'estinzione solo se è validamente sottoscritta dalla parte o da difensore munito di procura speciale a rinunciare; una procura limitata a conciliare e transigere non attribuisce tale potere.
  • La mancanza dei requisiti formali della rinuncia può impedire l'estinzione del processo ma, se dalla rinuncia stessa emerge inequivocabilmente la volontà della parte di non coltivare l'impugnazione, può determinarsi una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta per fatti processuali intervenuti dopo la proposizione del gravame, perché la misura è diretta a scoraggiare solo le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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