Cassazione Civile, Ordinanza n. 14720/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale che aveva liquidato i compensi al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In ricorso per cassazione la Procura ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto, poiché il giudice aveva valorizzato solo la schermata SICID e una modalità di trasmissione non conforme al codice; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e avesse erroneamente posto a carico del PM la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., reputando la questione decisa dal Tribunale conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha tuttavia corretto la motivazione della decisione impugnata: l’opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando manchi la comunicazione del provvedimento; poiché il decreto era stato emesso e depositato nel 2018 e l’opposizione proposta solo nel febbraio 2020, essa risultava comunque tardiva rispetto al termine semestrale applicabile ratione temporis. Non è stata disposta condanna alle spese, poiché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, organo dell’attività giurisdizionale, e l’intimato non ha svolto difese. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione.
In mancanza di comunicazione del provvedimento, l'opposizione al decreto di liquidazione è soggetta al termine lungo di impugnazione; il termine semestrale applicabile ratione temporis è idoneo a far maturare il giudicato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge non superano il vaglio di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme al diritto vivente.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
L'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente; il giudice può valorizzare la mancanza di prova del rispetto del termine per dichiarare la tardività.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione, ma la Corte ritiene decisiva la tardività dell'opposizione anche a prescindere dalla validità della comunicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso concreto.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è sottratta al regime generale delle impugnazioni: in mancanza di comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- La tardività dell'opposizione può essere dichiarata anche prescindendo dalla contestazione sulla ritualità della comunicazione, se dagli atti risulta che il rimedio è stato proposto oltre il termine lungo applicabile.
- Il ricorrente che contesta la tempestività dell'impugnazione deve allegare e dimostrare elementi idonei a superare la preclusione temporale; tuttavia, quando il ritardo è oggettivamente superiore al termine di legge, la questione sulla comunicazione diventa non निर्णisiva.
- Il decreto di liquidazione dei compensi, pur essendo emesso in un procedimento sommario, ha stabilità e definitività sufficienti a giustificare l'applicazione delle regole generali sull'impugnazione e sulla formazione del giudicato.
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