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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23464/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2010. La parte attrice, agendo in proprio e quale rappresentante di una società poi cancellata dal registro delle imprese, chiedeva in via principale il trasferimento dell’immobile promesso in vendita, subordinandolo al pagamento del saldo prezzo; in subordine domandava la risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta e la restituzione della caparra/anticipo di euro 200.000. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società estinta e dell’ex liquidatore, la nullità della procura e dell’atto introduttivo. In appello venivano dedotti: la mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento di 'cancellazione della cancellazione' ex art. 2191 c.c.; l’erronea affermazione del giudicato sul rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica; l’erronea qualificazione come nuova o tardiva della domanda subordinata di risoluzione. La corte d’appello dichiarava però l’appello inammissibile. In cassazione venivano riproposte censure sulla mancata sospensione necessaria o facoltativa e sulla motivazione della sentenza d’appello, ma la Corte rilevava preliminarmente che il ricorso era stato proposto da una società ormai estinta, sicché mancava un valido mandante e la procura speciale ex art. 365 c.p.c. doveva reputarsi inesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, essendo la società ricorrente già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, il ricorso proposto in suo nome da un ex rappresentante non poteva ritenersi validamente instaurato, perché mancava il soggetto mandante e, conseguentemente, la procura speciale al difensore era inesistente. La declaratoria di inammissibilità ha reso inutile l’esame dei motivi di ricorso. La Corte ha inoltre condannato il difensore della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte non entra nel merito della censura perché assorita dall’inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del procedimento sulla cancellazione della cancellazione.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    invocato per la sospensione facoltativa del processo in ragione della pendenza del procedimento sulla reviviscenza della società.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e all’economia processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 2191 c.c.

    richiamato quale rimedio per ottenere la cancellazione della cancellazione dell’iscrizione societaria nel registro delle imprese.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • art. 365 c.p.c.

    la Corte afferma che la procura speciale per il ricorso per cassazione era inesistente perché conferita da una società estinta, dunque mancava un valido rapporto di mandato.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per dare atto del deposito in cassazione della memoria illustrativa e della produzione relativa al procedimento sulla cancellazione della cancellazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per l’estinzione del ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma sulla cancellazione della cancellazione, per mancata istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato cui rapportare l’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società già cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, perché l’estinzione dell’ente comporta la mancanza del soggetto mandante e quindi l’inesistenza della procura speciale al difensore.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la cessazione della sua capacità processuale; ne consegue che gli atti processuali compiuti in suo nome dopo l’estinzione non possono produrre effetti validi, salvo diversa posizione della parte che agisca personalmente e in proprio ove ne ricorrano i presupposti.
  • Quando il ricorso è colpito da un vizio radicale di riferibilità soggettiva, la Corte può dichiararne l’inammissibilità senza esaminare le ulteriori condizioni di procedibilità o i motivi di merito.
  • Il difensore che autentica una procura rilasciata da un ente collettivo deve verificare non solo l’identità del sottoscrittore, ma anche la persistenza dei poteri rappresentativi in capo a chi conferisce il mandato; in difetto, la responsabilità delle spese processuali può essere posta a suo carico.
  • La pendenza di un procedimento volto alla cancellazione della cancellazione di una società non impone automaticamente la sospensione del processo, ove il provvedimento atteso non sia assistito da efficacia di giudicato o non sia idoneo, di per sé, a riattivare diritti o legittimazioni già venuti meno per effetto dell’estinzione societaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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