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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29768/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di una lavoratrice a ottenere la pensione di vecchiaia con calcolo secondo il sistema contributivo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il trattamento con decorrenza dal 1 novembre 2015, ritenendo che l'opzione per il regime contributivo, pur esercitata il 3 luglio 2013, consentisse ancora di fruire dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione previsti per il sistema contributivo. L'INPS ha impugnato la decisione denunciando violazione dell'art. 24 d.l. n. 201/2011, dell'art. 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, sostenendo che, dopo la modifica del 2011, l'opzione per il sistema contributivo incide solo sul criterio di calcolo della pensione e non può più estendere all'optante i requisiti di accesso propri del vecchio regime contributivo. L'ente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza per avere la Corte territoriale applicato un regime di favore non più vigente al momento dell'opzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, una volta abrogato dall'art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011 l'inciso dell'art. 1, comma 23, l. n. 335/1995 che estendeva all'optante anche i requisiti di accesso del sistema contributivo, l'opzione successivamente esercitata non può più far rivivere il regime di accesso precedente e più favorevole. Ha inoltre precisato che le disposizioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 e all'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012 devono essere interpretate restrittivamente e non si applicano nel caso in cui, alla data rilevante, l'interessata non avesse ancora esercitato l'opzione per il sistema contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, d.l. n. 201/2011

    la modifica del comma 7 ha abrogato l'estensione all'optante dei requisiti di accesso alla pensione propri del sistema contributivo; le disposizioni derogatorie dei commi 14-15 devono essere interpretate restrittivamente

  • art. 22, d.l. n. 95/2012

    rientra tra le disposizioni derogatorie da interpretare restrittivamente; non consente, nel caso concreto, di mantenere il più favorevole regime di accesso alla pensione

  • art. 1, l. n. 335/1995

    il comma 12 disciplina il sistema misto; il comma 23, nel testo originario, consentiva l'opzione per il solo sistema contributivo anche quanto ai requisiti di accesso, ma tale inciso è stato poi abrogato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e il termine di deposito dell'ordinanza

  • art. 24, d.l. n. 201/2011 conv. con l. n. 214/2011

    la disciplina sopravvenuta prevale sulle pregresse regole più favorevoli quanto ai requisiti di accesso per l'opzione contributiva esercitata dopo l'entrata in vigore della modifica

Massime di principio

  • Quando una norma abroga espressamente la parte che estendeva a una facoltà di opzione anche i requisiti di accesso a una prestazione, l'opzione esercitata dopo la modifica conserva solo gli effetti espressamente residui, senza poter recuperare il previgente regime di favore.
  • Le disposizioni che derogano a una disciplina generale più restrittiva in materia pensionistica devono essere interpretate in senso restrittivo, soprattutto quando rispondono a finalità di sostenibilità finanziaria del sistema.
  • Il principio tempus regit actum opera nel senso che la disciplina applicabile alla domanda o all'opzione è quella vigente al momento del suo esercizio, salvo una diversa e chiara previsione transitoria.
  • Non è consentito utilizzare una scelta successiva del lavoratore o dell'assicurato come strumento per eludere retroattivamente un più severo regime di accesso alla prestazione introdotto dalla legge sopravvenuta.

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