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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11/05/2022. Quattro motivi: (1) nullità della querela per assenza di autenticazione della sottoscrizione e mancanza della condizione di procedibilità ai sensi del d.lgs. n.36/2018; (2) errato calcolo della prescrizione e dedotta estinzione del reato già prima della sentenza di primo grado (contestazione del computo dei giorni di sospensione, inclusi quelli per sciopero avvocati e per COVID); (3) nullità per mancata notifica di verbali di udenza (14/02, 09/05, 11/07, 12/09, 10/12/2019); (4) utilizzazione della querela nulla e contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni in essa contenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Motivazione essenziale: la terza minaccia è stata considerata, in mancanza di data certa, come commessa il 9 ottobre 2012 (principio di favore per l'imputato sul dies a quo) e, valutate le sospensioni legittime del corso della prescrizione, il computo corretto delle sospensioni è di 151 giorni (escludendo la sospensione di 63 giorni tra il 9 maggio e l'11 luglio 2019 perchè il rinvio derivava in parte da esigenze del giudice relative alla rinnovazione della notifica). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione si è estinto per tutte le condotte prima della pronuncia di primo grado (3 novembre 2020): la minaccia più recente è prescritta il 4/09/2020 (le altre il 10 e il 2/09/2020). Per effetto dell'annullamento, vengono revocate anche le statuizioni civili. Gli altri motivi (1°, 3°, 4°) sono stati rigettati come manifestamente infondati o inammissibili: la persistenza della costituzione di parte civile è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. 36/2018; le notifiche pertinenti sono risultate perfezionate e le censure sull'attendibilità della querela sono inammissibili in cassazione perché versano sul merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 36 del 2018

    L'introduzione della procedibilità a querela non impedisce che la persistente costituzione di parte civile, manifestata prima e mantenuta anche dopo l'entrata in vigore del decreto, possa valere come espressione della volontà di punizione e soddisfare la condizione di procedibilità

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Riferito alla querela: la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale della sottoscrizione (mancata autenticazione) non precluda l'acquisizione dell'atto con il consenso delle parti e non impedisca la sussistenza della condizione di procedibilità se la parte civile persiste

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al calcolo e agli effetti temporali dei provvedimenti processuali; utilizzata nel contesto della verifica delle notifiche e del decorso processuale

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevato in relazione alla determinazione del termine prescrizionale del reato (classificazione della fattispecie e conseguente termine di prescrizione)

  • art. 159 cod. pen.

    Riferito ai termini massimi della prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile al reato di minaccia

  • decreto-legge n. 18 del 2020

    Riconosciuta la sospensione del corso della prescrizione per motivi legati all'emergenza pandemica, ma conteggiata nel computo complessivo delle sospensioni

  • art. 177 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità e sulle formalità processuali (notifiche e verbalizzazioni): la Corte ha ritenuto che le notifiche essenziali fossero state effettuate e che le successive pendenze amministrative non incidessero sul diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto il diritto adeguatamente rispettato dalle formalità processuali accertate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo: la Cassazione ha ritenuto non violati i principi costituzionali invocati in relazione alle notifiche e alla regolarità del procedimento

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Riferito all'utilizzazione degli atti per la decisione: la Corte ha ritenuto utilizzabile la querela, nonostante la carenza di autenticazione, ove acquisita con il consenso delle parti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e dei documenti: la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni in querela nella sede di legittimità

Massime di principio

  • La modificazione della procedibilità a querela (d.lgs. n.36/2018) può essere soddisfatta dalla persistente costituzione di parte civile: la mancata autenticazione della sottoscrizione della querela non sempre impedisce l'esercizio dell'azione se la parte offesa continua a costituirsi parte civile o le parti acconsentono all'utilizzo dell'atto
  • In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di consumazione del reato grava sull'accusa: in difetto di prova certa si adotta la data più favorevole all'imputato (cioè la più risalente)
  • Nel computo delle sospensioni della prescrizione, se il rinvio del dibattimento è determinato da cause imputabili sia al difensore/ imputato sia al giudice, prevale la causa riferibile al giudice: in tali ipotesi non si puo' attribuire la sospensione correlata a comportamenti difensivi
  • Le sospensioni disposte per emergenza sanitaria (decreto-legge 18/2020) incidono sul calcolo della prescrizione ma devono essere conteggiate insieme alle altre sospensioni legittime e valutate concretamente
  • Le doglianze sulla attendibilità delle dichiarazioni di fatto contenute in atti come la querela sono, di norma, questioni di merito e non sono ammissibili come motivo autonomo in cassazione se non siano dirette a dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Se la prescrizione si è estinta prima della sentenza di primo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio quando non occorre ulteriore accertamento istruttorio e le statuizioni civili fondate sulla responsabilità penale vengono revocate

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