Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11/05/2022. Quattro motivi: (1) nullità della querela per assenza di autenticazione della sottoscrizione e mancanza della condizione di procedibilità ai sensi del d.lgs. n.36/2018; (2) errato calcolo della prescrizione e dedotta estinzione del reato già prima della sentenza di primo grado (contestazione del computo dei giorni di sospensione, inclusi quelli per sciopero avvocati e per COVID); (3) nullità per mancata notifica di verbali di udenza (14/02, 09/05, 11/07, 12/09, 10/12/2019); (4) utilizzazione della querela nulla e contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni in essa contenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Motivazione essenziale: la terza minaccia è stata considerata, in mancanza di data certa, come commessa il 9 ottobre 2012 (principio di favore per l'imputato sul dies a quo) e, valutate le sospensioni legittime del corso della prescrizione, il computo corretto delle sospensioni è di 151 giorni (escludendo la sospensione di 63 giorni tra il 9 maggio e l'11 luglio 2019 perchè il rinvio derivava in parte da esigenze del giudice relative alla rinnovazione della notifica). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione si è estinto per tutte le condotte prima della pronuncia di primo grado (3 novembre 2020): la minaccia più recente è prescritta il 4/09/2020 (le altre il 10 e il 2/09/2020). Per effetto dell'annullamento, vengono revocate anche le statuizioni civili. Gli altri motivi (1°, 3°, 4°) sono stati rigettati come manifestamente infondati o inammissibili: la persistenza della costituzione di parte civile è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. 36/2018; le notifiche pertinenti sono risultate perfezionate e le censure sull'attendibilità della querela sono inammissibili in cassazione perché versano sul merito.
Norme richiamate
L'introduzione della procedibilità a querela non impedisce che la persistente costituzione di parte civile, manifestata prima e mantenuta anche dopo l'entrata in vigore del decreto, possa valere come espressione della volontà di punizione e soddisfare la condizione di procedibilità
Riferito alla querela: la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale della sottoscrizione (mancata autenticazione) non precluda l'acquisizione dell'atto con il consenso delle parti e non impedisca la sussistenza della condizione di procedibilità se la parte civile persiste
Norma richiamata in relazione al calcolo e agli effetti temporali dei provvedimenti processuali; utilizzata nel contesto della verifica delle notifiche e del decorso processuale
Rilevato in relazione alla determinazione del termine prescrizionale del reato (classificazione della fattispecie e conseguente termine di prescrizione)
Riferito ai termini massimi della prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile al reato di minaccia
Riconosciuta la sospensione del corso della prescrizione per motivi legati all'emergenza pandemica, ma conteggiata nel computo complessivo delle sospensioni
art. 177 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle nullità e sulle formalità processuali (notifiche e verbalizzazioni): la Corte ha ritenuto che le notifiche essenziali fossero state effettuate e che le successive pendenze amministrative non incidessero sul diritto di difesa
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto il diritto adeguatamente rispettato dalle formalità processuali accertate
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo: la Cassazione ha ritenuto non violati i principi costituzionali invocati in relazione alle notifiche e alla regolarità del procedimento
Riferito all'utilizzazione degli atti per la decisione: la Corte ha ritenuto utilizzabile la querela, nonostante la carenza di autenticazione, ove acquisita con il consenso delle parti
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e dei documenti: la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni in querela nella sede di legittimità
Massime di principio
- La modificazione della procedibilità a querela (d.lgs. n.36/2018) può essere soddisfatta dalla persistente costituzione di parte civile: la mancata autenticazione della sottoscrizione della querela non sempre impedisce l'esercizio dell'azione se la parte offesa continua a costituirsi parte civile o le parti acconsentono all'utilizzo dell'atto
- In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di consumazione del reato grava sull'accusa: in difetto di prova certa si adotta la data più favorevole all'imputato (cioè la più risalente)
- Nel computo delle sospensioni della prescrizione, se il rinvio del dibattimento è determinato da cause imputabili sia al difensore/ imputato sia al giudice, prevale la causa riferibile al giudice: in tali ipotesi non si puo' attribuire la sospensione correlata a comportamenti difensivi
- Le sospensioni disposte per emergenza sanitaria (decreto-legge 18/2020) incidono sul calcolo della prescrizione ma devono essere conteggiate insieme alle altre sospensioni legittime e valutate concretamente
- Le doglianze sulla attendibilità delle dichiarazioni di fatto contenute in atti come la querela sono, di norma, questioni di merito e non sono ammissibili come motivo autonomo in cassazione se non siano dirette a dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Se la prescrizione si è estinta prima della sentenza di primo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio quando non occorre ulteriore accertamento istruttorio e le statuizioni civili fondate sulla responsabilità penale vengono revocate
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