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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33964/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per la detenzione di hashish rinvenuta nella camera da letto. Il ricorrente, tramite difensore, deduce tre motivi: (1) carenza di motivazione della sentenza di appello e mancata valutazione delle doglianze difensive riguardo alla destinazione ad uso personale della sostanza; (2) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 contestando la qualificazione come finalizzata allo spaccio, in considerazione della modica quantità e dell'assenza di strumenti per il confezionamento; (3) mancata applicazione d'ufficio dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), norma entrata in vigore anteriormente alla sentenza impugnata ma non invocata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la conferma della responsabilità penale limitatamente alla sostanza rinvenuta nella camera da letto (circa 17,8 g di hashish) condividendo la motivazione del primo giudice: la destinazione allo spaccio è stata motivata con il rilevante dato ponderale complessivo (e il principio attivo risultante), il rinvenimento di un bilancino di precisione e la presenza di 700 euro in banconote di diverso taglio nascosti nel giubbotto, nonché l'assenza di un'attività lavorativa che potesse giustificare tali somme. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della motivazione per relationem della sentenza di secondo grado che integra e recepisce criticamente il primo grado. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la possibilità di dedurre per la prima volta in Cassazione l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., richiamando il principio secondo cui, se la norma era già vigente alla data della decisione impugnata, la relativa questione doveva essere sollevata in sede di merito e non può essere introdotta ex novo in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La norma disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti e la distingue tra uso personale e attività di spaccio; nei fatti la Corte ha ritenuto sussistente la finalità di cessione sulla base di elementi indiziari (quantitativo, bilancino, denaro nascosto).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicabilità doveva essere dedotta in sede di merito e non può essere prospettata per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in Cassazione e impedisce di sollevare per la prima volta questioni che potevano essere dedotte in sede di merito; la Corte l'ha richiamato per escludere la nuova deduzione relativa all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può legittimamente integrare e recepire criticamente la motivazione del primo grado; la motivazione per relationem è ammessa se i criteri argomentativi sono omogenei.
  • La destinazione a spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo: quantitativo superiore alle soglie, presenza di bilancini/strumenti di precisione, somme di denaro in banconote di diverso taglio e modalita' di occultamento, assenza di una fonte di reddito che giustifichi il denaro.
  • Quantitativi limitati e assenza di strumenti di confezionamento non escludono automaticamente la finalità di spaccio; la valutazione è comunque di merito e richiede la considerazione dell'insieme delle circostanze.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) deve essere proposta tempestivamente in sede di merito: non è ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione quando la norma era già vigente alla data della decisione impugnata.
  • Le questioni processuali e sostanziali non sollevate nei motivi di appello o non richieste specificamente al giudice di merito rischiano di essere inammissibili in sede di legittimità; la difesa deve curare l'esposizione e la sollecitazione di tutte le domande rilevanti già nei primi gradi.

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