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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1691/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato per difetto di querela e lo ha condannato per furto in abitazione. Deduce tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto alle immagini di videosorveglianza, sostenendo che i fotogrammi escluderebbero l'appropriazione dei beni; (2) errata applicazione dell'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione), sostenendo che il pianerottolo non costituisce pertinenza di privata dimora, in quanto l'edificio sarebbe ad accesso libero; (3) violazione del divieto di reformatio in peius e degli artt. 597, commi 3 e 4 (c.p.p.), perché la Corte d'Appello avrebbe determinato una pena base maggiore di quella fissata in primo grado dopo la declaratoria di improcedibilità del reato ritenuto più grave.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. Il Primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, teso a una rivalutazione di fatti e prove (fotogrammi) non allegati al ricorso; la valutazione probatoria è rimessa ai giudici di merito. Il Secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte conferma che il pianerottolo condominiale può costituire "pertinenza" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. (la nozione è funzionale e non coincide con quella civilistica di uso esclusivo) e che l'asserita libera accessibilità dell'edificio non è dimostrata; il reato di furto in abitazione è correttamente configurato. Il Terzo motivo è infondato: non si è violato il divieto di reformatio in peius poiché la Corte di merito si è attenuta ai limiti edittali e ha applicato una pena (1 anno, 2 mesi e 6 giorni di reclusione e €274 di multa) complessivamente inferiore rispetto alla sentenza di primo grado; la determinazione della pena è risultata conforme ai principi e ai limiti di legge. Conseguentemente il ricorso è respinto e resta ferma la condanna per furto in abitazione con le attenuanti riconosciute.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile perché il ricorrente non ha allegato i fotogrammi o l'informativa di notizia di reato; la valutazione delle immagini è questione fattuale riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione senza puntuali deduzioni e documenti.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La Corte di merito ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4; la Cassazione non ha censurato tale valutazione di merito.

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte interpreta la norma in senso estensivo: tutela non solo la privata dimora ma anche le sue 'pertinenze'. La nozione di pertinenza ai fini dell'art. 624-bis non coincide con quella civilistica e si fonda su un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto all'abitazione; aree condominiali come il pianerottolo possono rientrare nella tutela.

  • art. 614 c.p.

    Richiamata per avvicinare la nozione di pertinenza a quella di appartenenza: elemento caratterizzante è la strumentalità del bene accessorio alle esigenze di vita domestica.

  • art. 625 c.p.

    La Corte richiama il confronto tra le pene massime delle fattispecie per individuare quale reato sia "più grave" ai fini della continuazione; da qui la valutazione sulla legittimità della quantificazione della pena in primo grado e in appello.

  • art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché la Corte d'appello ha rispettato i limiti edittali e non ha inflitto una pena più grave rispetto a quanto consentito.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena in caso di continuazione: la Corte osserva che il giudice di merito, pur dovendo rispettare i limiti della reformatio in peius, è vincolato al rispetto del minimo edittale del reato residuo e può rideterminare la pena entro i limiti di legge.

  • art. 817 cod. civ.

    Usato come riferimento dottrinario per argomentare la funzione delle pertinenze: i luoghi pertinenziali sono strumenti funzionali al bene principale e pertanto meritevoli di tutela anche penale quando attengono alla vita domestica.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione probatoria (es. fotogrammi di videosorveglianza) se il ricorrente non allega e documenta esplicitamente le prove contestate: i rilievi meramente assertivi o generici sono inammissibili.
  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p. le "pertinenze" della privata dimora vanno valutate in termini di strumentalità e complementarità funzionale rispetto all'abitazione; non è richiesta l'esclusività dell'uso e quindi aree comuni (es. pianerottolo condominiale) possono rientrare nella nozione di pertinenza.
  • L'asserzione che un edificio sia ad "accesso libero" per escludere la pertinenza deve essere provata: una mera affermazione non è sufficiente a scalfire la qualificazione del luogo come pertinenza.
  • Il principio del divieto di reformatio in peius non impedisce che, a seguito della declaratoria di improcedibilità o annullamento di una fattispecie più grave, il giudice di merito ridetermini la pena per il reato residuo, purché la nuova pena non sia più grave (in specie o in quantità) rispetto a quella già pronunciata e rispetti i limiti edittali minimi e massimi applicabili.
  • Le censure che investono valutazioni di fatto (presenze, movimenti rilevabili nei fotogrammi, appartenenza del denaro) sono tipicamente inammissibili in Cassazione: chi impugna deve convincere la Corte con censure di diritto ben fondate o con documentazione probatoria adeguata.

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