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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02189/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una persona fisica che era stata dirigente generale di un ente sanitario pubblico, di un immobile di proprietà di un ente pubblico assistenziale a un prezzo inferiore al valore di mercato, nell'ambito di una procedura di dismissione patrimoniale ritenuta irregolare. La Procura contabile aveva contestato una condotta di ingerenza e di favoreggiamento dell'operazione di vendita, ritenendo che il soggetto avesse sfruttato il precedente ruolo pubblico e i connessi contatti per inserirsi nell'iter di alienazione e ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, con danno per l'ente. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che tutte le condotte contestate sarebbero state poste in essere come privato cittadino, senza alcun rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, e che quindi difettasse la giurisdizione della Corte dei conti. Ha inoltre dedotto che al momento dei fatti non rivestiva la carica pubblica richiamata dalla Procura, che il controllo sull'ente non gli competeva, che la sua posizione era solo quella di conduttore dell'immobile e che mancava qualunque potere di influenza o interferenza professionale idoneo a radicare la giurisdizione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, sia sufficiente la prospettazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile a un rapporto di servizio o a una relazione funzionale con l'ente pubblico, mentre l'effettiva esistenza in concreto di tale rapporto e della responsabilità appartiene al merito. Nel caso concreto, la Procura aveva allegato una reiterata ingerenza del soggetto nell'iter di dismissione del bene, anche mediante l'utilizzazione della funzione pubblica precedentemente rivestita e dei relativi contatti, così da configurare una compartecipazione allo sviamento di risorse pubbliche e un nesso di occasionalità necessaria tra funzione e danno. La Corte ha considerato irrilevante, in questa sede, che il soggetto avesse formalmente cessato quella carica prima di taluni passaggi della vicenda o che fosse stato qualificato nel penale come concorrente in un reato senza spendita formale della qualità di pubblico ufficiale. Non sono state liquidate spese nei confronti del Procuratore regionale, parte solo formale; le spese della controparte pubblica sono state demandate al giudice del merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione contabile non occorre la prova piena del rapporto di servizio in questa sede, essendo sufficiente che l'azione della Procura alleghi una fattispecie oggettivamente riconducibile a tale schema; l'accertamento in concreto dell'esistenza del rapporto e della responsabilità appartiene al merito.
  • La giurisdizione della Corte dei conti può sussistere anche nei confronti di un soggetto formalmente privato, quando risulti una relazione funzionale con l'ente pubblico tale da inserirlo, anche solo di fatto o temporaneamente, nell'apparato organizzativo o nell'iter procedimentale dell'amministrazione.
  • Per i fatti successivi alla L. n. 20 del 1994, il criterio essenziale di radicamento della giurisdizione contabile è l'evento dannoso arrecato alla pubblica amministrazione, non la natura pubblica o privata del contesto in cui è stata tenuta la condotta produttiva del danno.
  • Integra una prospettazione idonea a fondare la giurisdizione contabile l'allegazione di una reiterata ingerenza del privato nel processo decisionale dell'ente pubblico e nello sviamento di risorse pubbliche verso un vantaggio personale, anche mediante l'utilizzazione di agganci, conoscenze e contatti connessi a una precedente funzione pubblica.
  • La circostanza che il soggetto abbia cessato formalmente la carica pubblica in un momento anteriore ad alcuni passaggi della vicenda non esclude, di per sé, la giurisdizione contabile se la condotta contestata prende avvio quando la funzione era ancora rivestita o se la precedente funzione è stata comunque usata come occasione e strumento dell'ingerenza illecita.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

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