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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27494/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società nei confronti della banca presso cui la società intratteneva un conto corrente ordinario. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67, comma 2, l.fall., rimesse solutorie eseguite nel periodo sospetto per circa 530 mila euro e aveva condannato la banca alla restituzione. In appello, la banca aveva contestato soprattutto la prova della scientia decoctionis e l'esclusione dell'esistenza di un'apertura di credito; la procedura aveva proposto appello incidentale per ottenere la revoca di un importo maggiore, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del saldo infragiornaliero invece di quello del saldo di fine giornata. La Corte d'appello aveva rigettato entrambi gli appelli. In cassazione, la procedura ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e errata qualificazione della domanda, perché la corte territoriale avrebbe travisato la richiesta di applicare il criterio del saldo infragiornaliero; 2) violazione degli artt. 67 l.fall., 112 e 113 c.p.c., perché sarebbe stato disatteso il criterio di calcolo più favorevole alla revoca; la banca, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in tema di scientia decoctionis; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per il preteso divieto di presunzioni di secondo grado; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per l'uso di documenti non prodotti e per l'apprezzamento delle prove; 4) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. per aver valorizzato circostanze non rilevanti ai fini dello stato di insolvenza; 5) violazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 2710 c.c. e 117 TUB per l'esistenza di un affidamento di conto corrente non provato per iscritto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale, richiamando il principio secondo cui, quando nello stesso giorno vi sono operazioni di segno opposto e non sia provata la cronologia interna, si applica il saldo di fine giornata e grava sulla procedura l'onere di dimostrare l'ordine cronologico dei movimenti per invocare il saldo infragiornaliero. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca, ritenendo che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione d'appello fosse congrua; ha inoltre ribadito che la prova della scientia decoctionis può essere desunta anche per presunzioni multiple e che, per provare un'apertura di credito opponibile alla procedura, non bastano le sole risultanze del libro fidi, occorrendo un adeguato supporto documentale con data certa o, nei casi consentiti, fatti concludenti che dimostrino il contratto specifico e l'ammontare dell'affidamento. Il giudizio di legittimità si è concluso con rigetto del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della procedura e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sul merito, ha confermato la correttezza dell'applicazione del criterio del saldo di fine giornata in assenza di prova della cronologia interna dei movimenti e ha ritenuto non censurabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento di merito circa la prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca. Ha inoltre ribadito che la prova dell'apertura di credito non può fondarsi sulle sole risultanze del libro fidi e che l'eventuale prova testimoniale non supplisce alla necessità della prova documentale ove richiesta. Non risultano ulteriori statuizioni di accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    disciplina la revocatoria delle rimesse solutorie nel periodo sospetto; la Corte ne conferma l'applicazione secondo i criteri giurisprudenziali sul saldo di fine giornata e sulla prova della scientia decoctionis.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o errata qualificazione della domanda; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri motivi per contestare il criterio di calcolo applicato, ma senza esito favorevole.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte esclude il preteso divieto di presunzioni di secondo grado.

  • art. 2729 c.c.

    consente il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la Corte afferma che può fondarsi una presunzione su un fatto accertato presuntivamente.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato se il giudice valuta le prove delle parti, ma solo se pone a base della decisione prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti.

  • art. 2710 c.c.

    le risultanze dei libri contabili fanno prova tra imprenditori solo se contenute in libri contabili obbligatori e regolarmente tenuti; il libro fidi, da solo, non prova l'apertura di credito.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato nel motivo sulla prova dell'affidamento; la Corte ribadisce che la prova del contratto di apertura di credito richiede specifico supporto e, nei casi previsti, una disciplina contrattuale scritta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità della censura su omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per escludere l'accesso in cassazione a censure che in realtà mirano a una nuova valutazione del merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per chiarire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 3 L. n. 154 del 1992

    richiamato nel discorso sull'affidamento e sulla forma scritta nei rapporti bancari anteriori alla riforma.

  • art. 17 TUB

    richiamato dalla banca per sostenere la prova dell'affidamento per facta concludentia nei rapporti anteriori, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, quando nella stessa giornata vi sono operazioni di segno opposto e non è possibile ricostruire la cronologia effettiva dei movimenti, il criterio correttamente applicabile è quello del saldo di fine giornata, non quello infragiornaliero.
  • Chi invoca il saldo infragiornaliero ha l'onere di provare la cronologia dei singoli movimenti; l'ordine delle annotazioni nell'estratto conto o nella contabilità bancaria non basta, perché non coincide necessariamente con l'effettivo ordine storico delle operazioni.
  • La prova della scientia decoctionis può essere desunta da un quadro indiziario complessivo e anche tramite presunzioni concatenate, purché ciascun passaggio inferenziale sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice attribuisce maggiore credibilità ad alcune prove rispetto ad altre; il vizio si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi consentiti.
  • Per opporre alla procedura concorsuale l'esistenza di un'apertura di credito e quindi la natura non solutoria delle rimesse, la banca deve fornire prova specifica del contratto e dell'ammontare dell'affidamento; non è sufficiente il solo libro fidi, che attesta al più una delibera interna o una tolleranza bancaria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioAccertamento del passivoConto correnteTitolo esecutivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoNullitàNesso di causalità

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