Cassazione Civile, Ordinanza n. 12110/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Due contribuenti avevano ottenuto in sede contenziosa il riconoscimento del diritto al rimborso integrale del 90% delle somme versate per gli anni 1990-1992, quale agevolazione fiscale prevista per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi in Sicilia. In fase di ottemperanza essi avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla loro istanza di rimborso; la CTR, quale giudice dell'ottemperanza, aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta, ritenendo non sufficiente il rimborso nella misura del 50% previsto dalla sopravvenuta disciplina sui limiti di spesa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta nella fase esecutiva/ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi e sulle modalità di attuazione dei rimborsi per i benefici fiscali connessi agli eventi calamitosi si applica alla fase esecutiva e, quindi, anche al giudizio di ottemperanza instaurato dopo la sua entrata in vigore. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la capienza dei fondi stanziati e, se del caso, adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione al giudicato secondo le procedure di contabilità pubblica, senza escludere in radice l'applicazione dell'art. 16-octies. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro del motivo per denunciare la violazione di legge tributaria sostanziale.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
disciplina i rimborsi per i soggetti colpiti da eventi calamitosi, nei limiti delle risorse stanziate e secondo le modalità di attuazione previste.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017
costituisce ius superveniens che regola i limiti quantitativi e le modalità di esecuzione dei rimborsi; si applica alla fase esecutiva e al giudizio di ottemperanza instaurato dopo la sua entrata in vigore.
il giudizio tributario di ottemperanza serve a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi da eseguire e di adottare i provvedimenti necessari.
richiamato come ulteriore modifica del quadro normativo sui fondi e sulle modalità di attuazione dei rimborsi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve individuarne il contenuto operativo e adottare i provvedimenti necessari a renderlo concretamente eseguibile.
- La disciplina sopravvenuta che regola i limiti di spesa e le modalità di pagamento dei rimborsi fiscali per eventi calamitosi si applica alla fase esecutiva, anche quando il diritto al rimborso sia già stato definitivamente accertato con sentenza.
- L'introduzione di un diverso procedimento amministrativo o di limiti quantitativi al rimborso, in difetto di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi di merito già definiti sul diritto, ma opera sulle modalità di attuazione del comando giudiziale nella fase esecutiva.
- In caso di incapienza dei fondi destinati ai rimborsi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica previste per dare esecuzione al giudicato, senza ritenere automaticamente falcidiato il diritto patrimoniale accertato.
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