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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32177/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo opposto da un debitore, con accoglimento dell'opposizione da parte del giudice di merito per intervenuta prescrizione del diritto azionato. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Rimini che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2950, 2954 e 2959 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato la disciplina della prescrizione presuntiva. La Corte rileva però che il Tribunale aveva chiarito che il giudice di pace aveva applicato l'art. 2950 c.c., relativo alla prescrizione breve di un anno, e che pertanto il richiamo alle prescrizioni presuntive era incongruo; la censura, costruita come critica a una disciplina non effettivamente applicata, è stata ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2950 c.c.

    Richiamato come disposizione che prevede la prescrizione breve di un anno; la Corte osserva che era questa la norma effettivamente applicata nei gradi di merito, non la disciplina delle prescrizioni presuntive.

  • art. 2954 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 2950 e 2959 c.c., ma senza incidere sulla decisione, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2959 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 2950 e 2954 c.c., ma senza incidere sulla decisione, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la decisione di merito assumendo l'applicazione di una disciplina giuridica diversa da quella effettivamente applicata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ha chiarito di avere applicato una specifica norma sulla prescrizione, la doglianza costruita come violazione di una diversa disciplina della prescrizione è inconferente e non può sorreggere un valido motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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