Cassazione Penale, Sentenza n. 40474/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena patteggiata ritenendo illegale la pena così determinata: il Tribunale ha convertito giorni di detenzione in pena pecuniaria applicando le disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/2022 (art. 56-quater) ma, contestualmente, ha concesso la sospensione condizionale della pena nonostante l'espresso divieto previsto dall'art. 61-bis della legge 689/81 (introdotto anch'esso dal d.lgs. 150/2022) nel caso di pene sostitutive. Inoltre il ricorso richiama i limiti di proponibilità del ricorso per cassazione previsti dall'art. 448 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile. Ha rilevato l'illegittimità della sospensione condizionale concessa perché incompatibile con il divieto stabilito dall'art. 61-bis della legge 689/81 introdotto dal d.lgs. 150/2022 e il principio che non è possibile applicare selettivamente disposizioni della riforma. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Ravenna per il prosieguo, affinché le parti possano rinegoziare l'accordo ex art. 444 c.p.p. su basi giuridiche corrette o, in mancanza, procedere nel rito ordinario.
Norme richiamate
art. 56-quater, legge 689/1981 (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Utilizzata dal Tribunale per la conversione dei giorni di detenzione in pena pecuniaria; la Corte osserva che l'applicazione di tale disposizione non consente poi di applicare, simultaneamente, una disciplina precedente incompatibile con le norme della riforma
art. 61-bis, legge 689/1981 (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Contiene il divieto espresso di concedere la sospensione condizionale della pena nelle ipotesi di pene sostitutive; la Corte ha ritenuto illegale la sospensione disposta dal Tribunale perché contrastante con questa norma
Norma sul patteggiamento: la Corte ricorda che l'illegittimità della pena concordata rende invalido l'accordo tra le parti e la sentenza che lo recepisce
Consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena per motivi specifici: la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nei limiti di questa norma
Richiamato nei limiti della riproduzione del motivo di ricorso; la decisione si è pronunciata entro i vincoli di tale disciplina sulle impugnazioni
art. 2 e art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
Riferiti in quanto reati contestati all'imputato; non oggetto diretto di interpretazione nel provvedimento ma indicati per identificare il procedimento
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in riferimento alla requisitoria presentata dal Pubblico ministero; non modifica la valutazione di merito della Corte ma riguarda la forma della richiesta di annullamento
Massime di principio
- Se in un patteggiamento la pena è determinata applicando la disciplina introdotta da una riforma (es. conversione giorni->pecunia previsto dal d.lgs. 150/2022), non è possibile applicare simultaneamente disposizioni incompatibili della disciplina previgente: occorre applicare integralmente la stessa disciplina
- Quando la pena concordata è legalmente illegittima (anche per divieto espresso di concedere benefici come la sospensione), l'accordo di patteggiamento è invalido e la sentenza che lo omologa deve essere annullata senza rinvio
- Il pubblico ministero può impugnare la sentenza di applicazione della pena nei casi previsti dall'art. 448 c.p.p.; questioni di illegittimità della pena rientrano tra i motivi ammissibili
- Il giudice che verifica un patteggiamento deve controllare la legittimità della pena rispetto alla normativa vigente e non ratificare accordi che comportino l'applicazione di benefici espressamente vietati dalla legge
- Se una sentenza di patteggiamento è annullata per illegittimità della pena, le parti possono essere rimesse nelle condizioni di rinegoziare l'accordo secondo le regole corrette; in mancanza il procedimento proseguirà nel rito ordinario
- Nella conversione di misure (es. giorni di detenzione in pena pecuniaria) prestare attenzione ai parametri e ai limiti introdotti dalla normativa di riferimento per evitare errori di calcolo o applicazione che possano rendere la pena illegale
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