Cassazione Penale, Sentenza n. 37127/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza per vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), deducendo l'illogicità delle conclusioni della Corte di merito in tema di identificazione: sostenevano che la persona offesa aveva riconosciuto le imputate a fronte di un album fotografico contenente quattro foto incompatibili con le loro caratteristiche (due uomini e due donne con connotati diversi), perciò il riconoscimento sarebbe infondato e la motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità: i ricorrenti non hanno confrontato le proprie censure con la motivazione della Corte di Appello, che aveva invece fondato la decisione anche su altre prove inequivocabili (in particolare impronte papillari), elemento non contestato dalla difesa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancanza di specificità sussiste anche quando i rilievi critici non siano espressamente argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza emessa il 07/07/2022.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 624-bis cod. pen.
art. 110, 624-bis cod. pen.
Le imputate erano state condannate in concorso per il reato previsto dall'art. 624-bis; l'art. 110 è richiamato per il concorso di persone nel reato.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso basato sul vizio di motivazione (illogicità/contraddittorietà della motivazione): la censura va specificamente confrontata con le ragioni della decisione impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; i motivi devono essere formulati nei termini consentiti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda (qui euro 3.000 alla Cassa delle Ammende).
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822
Principio nomofilattico secondo cui il difetto di specificità dei motivi esiste anche se i rilievi critici non sono esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; richiamato per giustificare l'inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020); art. 16 d.l. 228 del 2021
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020; art. 16 d.l. 228/2021
Norme richiamate nella relazione del Pubblico Ministero relative a disposizioni emergenziali/procedure; qui menzionate in relazione alle conclusioni del PM che hanno chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con le ragioni della decisione impugnata: censure generiche o non argomentate vengono dichiarate inammissibili.
- Se la decisione di merito si fonda su più elementi probatori (ad es. riconoscimento fotografico e impronte papillari), la difesa deve contestare o mettere in discussione tutti gli elementi determinanti, non solo uno.
- Per contestare un riconoscimento fotografico è utile produrre elementi che dimostrino l'errore o la non attendibilità (es. incongruenze documentate, perizie sul metodo di identificazione), e/o contestare la catena di acquisizione delle impronte o la loro attribuzione.
- La mancata specificità comporta rischi concreti: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e ammenda (art. 616 c.p.p.). Pertanto la strategia difensiva in sede di impugnazione deve essere completa e puntuale.
- Richiamare e argomentare precedenti giurisprudenziali rilevanti (quando favorevoli) può essere determinante per mostrare l'errore di diritto o di motivazione della sentenza impugnata.
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