Cassazione Penale, Ordinanza n. 22750/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità: si trattava infatti di una mera reiterazione delle censure già proposte in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentava l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso era stato accompagnato da memoria difensiva, ma la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello contro la decisione di primo grado.
Norme richiamate
richiamato quale base del reato contestato in continuazione
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti oggetto della condanna
art. 80, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamata come aggravante nel titolo di reato contestato
circostanza attenuante comune invocata dal ricorrente e non riconosciuta
richiamato per l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi privi dei requisiti di specificità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza ragioni di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; non è ammissibile una censura meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta puntualmente con le ragioni poste a base della sentenza impugnata e si limita a reiterare precedenti contestazioni o a dedurre genericamente illogicità o carenze motivazionali.
- L'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere utilmente dedotto in cassazione se la censura non attacca la motivazione della sentenza di appello che abbia già respinto in modo motivato la medesima doglianza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in difetto di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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